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Conversione in legge del DL 30/2020 recante "Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2" (DDL 2537/C) - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi (DDL 687/C)…..

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Sintesi parlamentare n. 27/C della settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2020

7 Luglio 2020
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CAMERA DEI DEPUTATI

______________________

 

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DEFINITIVAMENTE

 

–Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2020, n.30, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2″ (DDL 2537/C)

 

L’Aula della Camera ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Affari sociali identico a quello trasmesso dal Senato.

 

Scheda emendamenti in Aula

 

Per l’iter parlamentare precedente si vedano le Sintesi nn. 24/2020, 26/2020

Il provvedimento interviene con misure specifiche allo scopo di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per acquisire informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche fondamentali, tuttora poco conosciute, del virus SARS-COV-2.

 

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

 

–Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e la dote unica per i servizi (DDL 687/C)

 

La Commissione Affari sociali  ha approvato, in sede referente, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo iniziale. Tra queste, in particolare, si evidenziano le seguenti:

 

Articolo 1

Viene sostituito l’articolo del testo e circoscritto l’oggetto del provvedimento al tema dell’assegno unico e universale come misura di sostegno per i figli a carico, stralciando la misura relativa alla dote unica per i servizi, che potrà essere affrontata nel corso dell’esame del DDL 2561/C  (Family Act).

Emendamento 1.50 del Relatore

 

Viene previsto, tra l’altro, che l’assegno è  assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, con ammontare modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall’ISEE, compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed erogato sotto forma di credito di imposta.

Emendamento 1.51 del Relatore

 

Articolo 2

Vengono dettati specifici criteri di delega per l’adozione dei decreti legislativi relativi all’assegno unico e universale  per i figli a carico, tra cui: riconoscimento di un assegno per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza;
riconoscimento di un assegno per ciascun figlio maggiorenne a carico, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l’autonomia. Emendamento 2.50 del Relatore

 

Articolo 4

Viene dettato il procedimento di adozione dei decreti legislativi. In particolare, si prevede che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati dal testo e con la medesima procedura, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Emendamento 4.1 a firma di parlamentari

 

Scheda emendamenti in Commissione

 

Il testo prevede la delega al Governo ad adottare (entro dodici mesi dall’entrata in vigore delle del provvedimento), uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. Nell’esercizio della delega, il Governo è impegnato a rispettare specifici princìpi e criteri direttivi. Tra questi, il principio dell’universalità e progressività, in virtù del quale l’assegno è attribuito indistintamente in una quota base a tutti i nuclei familiari con uno o più figli, cui viene aggiunta una quota variabile modulata sulla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall’ISEE.

 

Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.

 

– Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DDL 2500/C)

 

La Commissione Bilancio ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo. Tra queste, in particolare, si evidenziano le seguenti:

 

Art 17

Aggiuntivo

Viene modificato l’art. 103 del DL 18/2020 (c.d. Cura Italia) che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. In particolare, la data del 1° settembre viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti.

Emendamento 17.01 a firma di Parlamentari

 

Art. 26

Viene modificato l’art. 26 del testo sulle misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, prevedendo che possono accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al Fondo Patrimonio PMI anche le società in concordato preventivo con continuità aziendale, nel caso in cui l’omologa sia già emessa e che si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Emendamento 26.34 a firma di Parlamentari

 

Art. 26

Aggiuntivi

Viene incrementato di 10 milioni di euro, per l’esercizio 2020, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, con la finalità di finanziare interventi a favore dei soggetti esposti al rischio dell’usura.

Emendamento 26.019  (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Vengono estese le misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall’articolo 56 del DL 18/2020 anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa.

Emendamento 26.07  (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Articolo 27

Viene modificato l’articolo del testo che consente a Cassa Depositi e Prestiti – CDP S.p.A. di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia. A tale apporto corrisponde l’emissione, da parte di CDP S.p.A. di strumenti finanziari di partecipazione. Al riguardo, viene in particolare disposto che il Ministro dell’economia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmetta alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle predette disposizioni e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare. Al predetto conto possono affluire anche le disponibilità liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell’economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese e usufruendo dei benefici fiscali già previsti per i piani di risparmio a lungo termine – PIR.

Emendamenti  27.10 e 27.19  (Nuova formulazione), 27.13 (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Articolo 28

Viene modificato l’art. 28 del testo che introduce un credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Al riguardo, viene, in particolare, specificato che il credito d’imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore

Viene, altresì, previsto che il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti previsti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1o gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

Emendamenti 28.128, 28.58, 28. 173 (nuova formulazione) e 28.145, 28.123, 28.103, 28.64, 28.38 a firma di Parlamentari

 

Art. 29

Viene incrementato di 160 milioni di euro (anziché di  140 milioni di euro) per l’anno 2020 il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Una quota dell’incremento (20 milioni) dello stesso Fondo è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede che rientrano nella soglia ISEE non superiore a 15.000 euro.

Emendamento 29.2  (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Art. 38

Aggiuntivi

Viene  riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, sostenuti fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di stato. Viene istituito un apposito fondo, nello stato di previsione del MISE, per la concessione dell’agevolazione e per la promozione delle società benefit nel territorio nazionale.

Emendamenti 38.019 (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Vengono introdotte disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio con l’indicazione dei criteri da impiegare nella valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività, con riferimento sia ai bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 sia a quelli dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.

Emendamento 38.020 a firma di Parlamentari

 

Art 39

Viene assegnata al Fondo per la crescita sostenibile la somma di 15 milioni di euro per il 2020, destinata all’erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, nei limiti del suddetto stanziamento. Per le medesime finalità, gli intermediari finanziari non professionali possono continuare a concedere i finanziamenti indicati nell’articolo 112, comma 7, del TUB, a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento.

Emendamenti 39.11 (Nuova formulazione), 39.5, 39.14, 39.16 (Nuove formulazioni) a firma di Parlamentari

 

Art 43

Aggiuntivo

Viene prevista la possibilità, per l’anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili: l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l’assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del Dlgs 276/2003 per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. Viene demandato ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità operative.

Emendamento 43.019 (Nuova formulazione)a firma di Parlamentari

 

Art. 51

Aggiuntivo

Viene modificato l’articolo 379, comma 3 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al Dlgs 14/2019) prorogando alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021 il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo per società a responsabilità limitata e delle società cooperative.

Emendamento 51.04 a firma di Parlamentari

 

Art. 52

Aggiuntivo

Vengono introdotte disposizioni per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati. In particolare, al fine di supportare le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica e per assicurarne la continuità aziendale, viene disposto che le predette imprese possono richiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni.

Emendamenti 52.056 e 52.041 a firma di Parlamentari

 

Art. 68

Aggiuntivo

Viene fatto confluire nel provvedimento il testo del DL 52/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro. Conseguentemente il predetto Dl viene abrogato e vengono contestualmente mantenuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

In particolare, viene disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici settimane dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario – concessi a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 – possono chiedere le ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Viene, inoltre, disposta una revisione della disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell’INPS.

Viene, altresì, introdotta una procedura per la ripresentazione delle domande in caso di errori.

Emendamento 68.137 del Governo

 

Art. 81

Viene soppresso il comma 1 dell’art. 81 che, attraverso una novella all’articolo 103 del D.L. 18/2020,  ha stabilito che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020.

A seguito dell’abrogazione, pertanto, anche per il DURC sembrerebbe trovare applicazione la disciplina stabilita in via generale dall’art. 103, co. 2, che ha previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Emendamenti 81.9 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Art. 94

Viene disposto che i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione) siano prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori siano stati sospesi dall’attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Emendamenti 93.44, 93.9, 93.24, 93.37, 93.59, 93.29 (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Viene previsto, allo scopo di sostenere ulteriormente la ripresa delle attività produttive, che in via eccezionale per l’anno 2020, l’INAIL utilizza quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 15, del Dl 78/2010 per un importo di 200 milioni di euro, adottando, entro il 15 settembre 2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese. Viene, altresì, disposto che l’INAIL provvede all’aggiornamento del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

Emendamento 95. 1. (Nuova formulazione)  a firma di Parlamentari

 

Art. 112

Viene istituito presso il Ministero dell’interno un fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 a favore di comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria. Inoltre, vengono introdotte, per il 2020, alcune deroghe alla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio e obbligo di rendicontazione, relativamente alle risorse trasferite agli enti locali per fronteggiare l’emergenza.

Emendamenti 112. 13,  112.20, 112.26, 112.14, 112.9, 112.2, 112.11, 112. 27, 112.21, 112.15, 112.6 a firma di Parlamentari

 

Viene previsto che nel caso in cui i mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti ovvero gli stessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell’immobile a finalità di edilizia giudiziaria l’immobile possa essere destinato, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, alla amministrazione interessata per finalità diverse dall’edilizia giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni quali quelle determinate dalla attuale emergenza epidemiologica da Covid-19.

Emendamento 113. 11 a firma di Parlamentari

 

Art. 114

Vengono ulteriormente prorogati per l’anno 2020, i termini per l’utilizzo dei finanziamenti autorizzati – dall’art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 – in favore dei comuni con meno di 1.000 abitanti per il potenziamento degli investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività (in particolare viene prorogate il termine di inizio dell’esecuzione al 15 settembre 2020).

Emendamenti 114.6 e  114.7 a firma di Parlamentari

 

Art. 118

Aggiuntivo

Viene  consentito agli enti territoriali di deliberare una riduzione fino al 20 per cento delle tariffe e

delle aliquote delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali, purché il soggetto obbligato al pagamento vi provveda con autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.

Emendamento 118. 024. (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Art. 119

Viene riscritto l’art. 119 del testo sul superbonsu. In particolare, con riferimento alla detrazione del 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, viene introdotto un decalage sui massimali di spesa per gli interventi di coibentazione  in relazione al numero delle unità che compongono l’edificio nonché su impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda. Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore, nonché dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per determinate tipologie di intervento.

Per le persone fisiche le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A 1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Emendamento 119.115 (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Viene differito, dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, il termine di cui all’articolo 1, comma 8-ter, del DL 162/2019, entro il quale deve avvenire l’inizio dei lavori da parte dei comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Viene altresì eliminata la condizione che limita l’applicazione del differimento alla mancata consegna dei lavori da parte dei comuni, entro il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all’amministrazione

Emendamento 119.047 a firma di Parlamentari

 

Art. 121

Viene modificato  l’art. 121 del testo che consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica   sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e

intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Al riguardo, è stato in particolare precisato: che il credito di imposta è di importo pari alla

detrazione spettante e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti; che nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro; che per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

E’ stata introdotta la possibilità di esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Sono stati precisati gli interventi per cui spetta l’agevolazione nel caso di

restauro delle facciate;

Emendamento 121.16 (Nuova formulazione a firma di Parlamentari)

 

Art. 122

Viene modificato l’art. 122 del testo sulla la cessione dei crediti d’imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali, precisando che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Emendamento 122.8 a firma di Parlamentari

 

Art. 126

Aggiuntivo

E’  incrementato di 4 milioni di euro annui il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, a decorrere dal 2020.

Emendamenti 126.12 e 157.4 (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Art. 137

Viene modificato l’articolo 137 del testo sulla proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva il cui versamento può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo. Al riguardo, il termine per il versamento della prima rata, nonché quello per la redazione e il giuramento della perizia,

sono stati posticipati dal 30 settembre 2020 al 15 novembre 2020.

Emendamento 137. 3. (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Art. 152

Viene disposta la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Emendamento 152.1 (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

 

Art. 184

Viene autorizzata  spesa di 2 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione e il completamento del programma della città di Padova candidata all’iscrizione della Lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

Emendamento 184.11 (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Art. 185

Viene autorizza la spesa di € 1 mln per il 2020 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale inserito nella Lista dell’Unesco, in ragione delle misure restrittive adottate in relazione all’emergenza da COVID-19.

Emendamento 185. 02 (Nuova formulazione) a firma di Parlamentari

 

Scheda emendamenti in Commissione

 

Il provvedimento si compone di 266 articoli prevedendo, tra l’altro, misure per: sostegno alle imprese anche a fondo perduto; proroga ammortizzatori sociali; conciliazione vita-lavoro; liquidità per il pagamento dei debiti PA; semplificazioni e incentivi fiscali tra cui una nuova detrazione del 110% per interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico negli edifici

 

Il provvedimento, che scade il 18 luglio p.v., passa ora all’esame dell’Aula.

 

 

 

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