I chiarimenti sulle misure fiscali del D.L. 34/2020 nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 25/E/2020
Utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dall’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito relativa ai bonus edilizi, esclusione dall’IRAP del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020, credito d’imposta sanificazione degli ambienti di lavoro, versamenti fiscali sospesi per effetto dell’emergenza sanitaria.
Questi i principali temi d’interesse per il settore delle costruzioni affrontati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20 agosto 2020, n.25/E, in risposta a quesiti formulati dai contribuenti in relazione alle modalità applicative delle misure fiscali contenute nel D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. Decreto Rilancio).
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ad una particolare ipotesi relativa all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante da spese per lavori di recupero agevolabili con i bonus edilizi (ad es. Ecobonus, Sismabonus, Bonus Casa, ivi compreso il cd. Superbonus al 110%), a seguito dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in luogo della detrazioni, da parte del beneficiario[1].
Al riguardo, in risposta ad un quesito specifico, la C.M. 25/E/2020 precisa che non è possibile effettuare la compensazione tra il debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter” ed il credito d’imposta che “sostituisce”, per effetto dell’opzione citata, la detrazione relativa alle spese sostenute per interventi volti al risparmio energetico (cd. Ecobonus).
Infatti, tra le modalità di pagamento degli importi relativi alla “rottamazione-ter” non viene espressamente prevista la compensazione con i crediti d’imposta[2].
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, fornisce chiarimenti su quesiti specifici in merito:
[1] Si ricorda che tali modalità alternative di utilizzo delle detrazioni valgono per le spese sostenute nel 2020 e 2021, ai sensi dell’art.121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” – ID n. 41108 del 24 luglio 2020, “Il Superbonus al 110% diventa legge, l’ANCE pubblica la guida operativa” – ID n.41008 del 17 luglio 2020, “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative” – ID N. 41309 del 24 agosto 2020, nonché “Superbonus 110%: la Guida dell’Agenzia delle Entrate” – ID n.41148 del 27 luglio 2020.
[2] Infatti, l’art.3, co.12, del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 136/2018 stabilisce che «Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
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