Fornite dal RetImpresa prime indicazioni operative sul contratto di rete con causale solidarieta’, introdotto dal decreto c.d. Rilancio
E’ stata pubblicata sul portale di RetImpresa l’allegata circolare con la quale sono state fornite prime indicazioni operative sul “contratto di rete con causale di solidarietà”, ai sensi dell’art. 43-bis del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020.
In particolare, con l’introduzione di nuovi commi all’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (commi da 4-sexies e 4-octies), è stata integrata la disciplina in materia di reti, prevedendo, per l’anno 2020, la possibilità di stipulare il contratto di rete per “finalità solidaristiche”, ossia per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza (epidemia, calamità naturali, crisi di indotto industriale etc) dichiarati con provvedimento delle autorità competenti (deliberazione del Consiglio dei Ministri, decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di riconoscimento di una crisi complessa, etc.) .
Il contratto, che dovrà essere stipulato nel 2020, dovrà avere una durata predeterminata e funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti.
Fermo restando il rispetto della disciplina generale sul contratto di rete, fatta salva la deroga in merito alla forma del contratto, viene, dunque, consentito a tutte le imprese di ricorrere alla rete per le seguenti finalità:
In merito alla forma del contratto è stato previsto, al comma 4-octies che, in deroga a quanto stabilito dal comma 4-ter, tale contratto di rete deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale (ex art. 24 del D.Lgs n. 82/2005), con l’assistenza delle organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.
Al riguardo è stato segnalato che tale contratto potrà assumere esclusivamente la forma della rete-contratto (senza soggettività giuridica) in quanto, per assumere la soggettività giuridica, è necessaria la stipula per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e non anche per firma digitale, ai sensi del suddetto art. 24.
Resta ferma, però, la necessità di indicare nel contratto, in modo sintetico e semplificato:
Al fine di raggiungere gli obiettivi suindicati, tale contratto può essere stipulato ricorrendo all’istituto del distacco semplificato[1] e della codatorialità[2], che consentono un più agevole e flessibile utilizzo del personale tra imprese della rete, il cui ricorso è insito nell’obiettivo comune e nelle specifiche causali solidaristiche.
Con specifico riferimento alla disciplina della codatorialità, che consiste nell’assunzione congiunta del lavoratore da parte di tutte o alcune imprese retiste, è stato ricordato che manca ancora il decreto attuativo[3] che dovrà definire, ai sensi di quanto previsto dal nuovo comma 4-septies dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (introdotto dal DL. c.d. rilancio), le modalità operative per effettuare le comunicazioni, da parte dell’impresa referente[4], agli Istituti INPS e INAIL, necessarie a dare attuazione alla codatorialità stessa.
Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare allegata.
[1] senza necessità di indicare l’interesse del distaccante
[2] Art. 30, comma 4-ter del D.Lgs n. 276/2003
[3] da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
[4] Sarà necessario individuare nel contratto l’impresa referente che dovrà sottoscrivere l’accordo e adempiere agli obblighi informativi, amministrativi, retributivi e contributivi, anche in nome e per conto degli altri codatori.
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