In vigore da oggi, 9 settembre, le ulteriori misure urgenti, disposte dal dl n. 111/2020, per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19
E’ stato pubblicato nella G. U. n. 223 dell’ 8 settembre 2020, il DL n. 111/2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le disposizioni contenute nel decreto, in vigore da oggi, 9 settembre 2020, si rilevano, per quanto di interesse, le seguenti misure.
All’art. 4 è stata disposta la sospensione dei versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa. Tali versamenti sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.
Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall’articolo 97 del D.L. n. 104/2020.
All’art. 5 sono state, invece, previste specifiche disposizioni in materia di lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.
E’ stata, in particolare, prevista la possibilità che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
E’ stato, inoltre, precisato che, nelle sole ipotesi in cui l’attività lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.
Per i periodi di congedo fruiti nel suddetto periodo è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del D.Lgs n. 151/2001 a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
E’ stato, altresì specificato che per i giorni in cui uno dei genitori fruisce di una delle suddette misure, o svolge, anche ad altro titolo, la prestazione di lavoro in modalità agile o non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà fruire delle misure contenute nel presente decreto.
Il suddetto beneficio è riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
Per quanto non riportato nella presente si rimanda al decreto in oggetto.
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