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Credito di imposta per la sanificazione: definito l'effettivo ammontare del beneficio spettante ai richiedenti

Archivio, Fiscalità e incentivi

Credito di imposta per la sanificazione: definito l’ammontare massimo del credito fruibile

15 Settembre 2020
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Fissato l’ammontare del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione effettivamente spettante a ciascun beneficiario. Tale ammontare sarà pari al 15,6423% del credito richiesto.

Questa percentuale viene resa nota dall’Amministrazione finanziaria con il Prov. 302831/2020 dell’11 settembre 2020 e deriva dal rapporto tra l’ammontare degli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020 (pari a 1.278.578.142 euro) ed il limite massimo di spesa fissato dalla norma in 200 milioni di euro per il 2020.

Ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del DL n. 34/2020[1] è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Beneficiari sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché tutti gli altri enti di natura privata (es. fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale).

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Con la Circolare 20 del 10 luglio 2020[2] sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi sul credito di imposta per le spese di sanificazione e con il Provvedimento 259854/2020 del 10 luglio 2020 è stato approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione”  con cui i beneficiari avrebbero dovuto comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute sino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e dell’importo che prevedevano di sostenere sino al 31 dicembre 2020.

In esito a queste comunicazioni pervenute entro lo scorso 7 settembre 2020 è stata definita la percentuale utile per il calcolo dell’effettivo ammontare del credito di imposta riconosciuto al richiedente per le spese di sanificazione in rapporto all’ammontare complessivo dei di 200 milioni di euro per l’anno 2020 riconosciuto per tale agevolazione.

Poiché l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, è stato pari a 1.278.578.142 euro, la suddetta percentuale, ottenuta dal rapporto tra 200.000.000 e 1.278.578.142 è risultata pari al 15,6423%.

 

Di conseguenza l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario, visibile nel suo cassetto fiscale, sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale suddetta.

Si ricorda che il credito d’imposta, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, è utilizzabile:

  • in compensazione, ai sensi dell’art.17 del Dlgs  241/97 (tramite il modello F24)
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto[3], anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

 

 

 


[1] Convertito con modifiche nella legge 77/2020, cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale”- ID N. 41108 del 24 luglio 2020.

[2] ANCE “Credito di imposta  per ambienti di lavoro e sanificazione – le indicazioni dell’AdE” – ID N.40984 del 15 luglio 2020.

 

[3] Cfr. art. 122, comma 2, lett. d) del DL 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020.

41528-Provv. n.302831-20 dell’11 settembre 2020.pdfApri
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