L’INL ha fornito i dovuti chiarimenti con la circolare n. 4/2020.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 4/2020, ha fornito i chiarimenti sulle procedure amministrative o conciliative di propria competenza.
Alla base dell’intervento dell’INL vi sono le misure di semplificazione delle principali attività di carattere amministrativo svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro previste dall’articolo 12-bis (Semplificazione delle procedure di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro) del d.l. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 120/2020.
Si tratta dei provvedimenti autorizzativi soggetti al “silenzio-accoglimento”, nonché delle procedure amministrative di convalida e delle conciliazioni da remoto.
In ordine ai Provvedimenti soggetti al “silenzio-accoglimento” richiamati dal comma 1[1] del citato articolo (i primi due atti autorizzativi non di interesse, gli altri ancora da individuare con specifico provvedimento del Direttore dell’INL), l’INL evidenzia che a decorrere dal 15 settembre 2020 (data di entrata in vigore della suddetta legge n. 120/2020), tali provvedimenti “si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza”.
Il termine di 15 giorni di calendario decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa istanza e i provvedimenti autorizzativi sono rilasciati a condizione che l’istanza contenga tutte le informazioni richieste dalla relativa modulistica aggiornata presente sul sito istituzionale dell’INL. Sebbene l’uso di tale modulistica non sia obbligatorio, la stessa deve essere comunque presa a riferimento per la necessaria verifica della conformità dei contenuti anche delle istanze presentate in forma libera, ai fini dell’efficacia delle stesse.
Con riguardo alle Istruttorie amministrative da remoto richiamate al comma 2[2] del medesimo art. 12 bis, e che interessano:
2. e le seguenti ulteriori procedure individuate con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato, ossia il decreto direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020:
si precisa che affinché a tali procedure “da remoto” sia riconosciuta la medesima efficacia di quelle tenute “in presenza” è necessaria l’identificazione degli interessati o dei soggetti da essi delegati, nonché l’acquisizione della loro volontà espressa.
In relazione a tali procedure “da remoto” la circolare INL, alla quale si rimanda, riporta specifiche istruzioni inerenti l’applicativo da utilizzare, l’invito (che dovrà essere corredato dalla informativa privacy secondo il modello allegato alla circolare stessa) da inviare alla parte richiedente e al soggetto che presta eventualmente assistenza, lo svolgimento dell’incontro e la relativa verbalizzazione.
[1] Articolo 12-bis, comma 1, del d.l. n. 76/2020: “1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, all’articolo 15, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370 nonché gli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro individuati con provvedimento del Direttore, si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza”.
[2] Articolo 12-bis, comma 2, del d.l. n. 76/2020: “2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, individuate con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato”.
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