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Sismabonus: la presentazione dell’asseverazione entro l’avvio dei lavori è possibile solo per gli interventi iniziati dopo il 16 gennaio 2020

Archivio, Fiscalità e incentivi

Sismabonus e asseverazione: i nuovi chiarimenti dell’AdE

9 Settembre 2020
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 In caso di lavori che accedono al Sismabonus, la presentazione dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico entro l’avvio dei lavori è possibile solo se i lavori sono iniziati dopo il 16 gennaio 2020. In questa data, infatti, è entrata in vigore la modifica normativa che consente di presentare l’asseverazione, non solo contestualmente al titolo abilitativo, ma al più tardi, entro l’inizio dei lavori. 

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello 295 del 1 settembre 2020 resa a un contribuente che, per effettuare i lavori di messa in sicurezza sismica, con miglioramento di classe, su un proprio immobile ha presentato la richiesta di permesso di costruire il 4 luglio 2017, ha allegato il progetto e l’asseverazione il 22 febbraio 2019, e ha iniziato i lavori il 27 febbraio 2019.

Si ricorda che per usufruire del Sismabonus è necessario che l’efficacia degli interventi sia asseverata dai professionisti incaricati che attestino la classe di rischio sismico del fabbricato oggetto dell’intervento e quella conseguibile a seguito dello stesso.

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione da parte di professionisti abilitati dell’efficacia degli interventi realizzati sono state definite dal DM 58 del 2017. Questo provvedimento ha subìto, con il DM 24 del 2020, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, alcune recenti modifiche.

In particolare, è stata individuata la data di avvio dei lavori come termine ultimo per la presentazione dell’asseverazione, qualora quest’ultima non venga depositata presso lo sportello unico comunale contestualmente alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), o alla richiesta del permesso di costruire.

In sintesi, a livello procedurale gli interventi possono essere agevolati con il Sismabonus a condizione che:

  1. la procedura autorizzatoria degli interventi sia iniziata dopo il 1° gennaio 2017[1];
  2. al titolo abilitativo dei lavori (SCIA o permesso di costruire) sia allegata l’asseverazione del tecnico abilitato, che attesti la classe di rischio sismico del fabbricato oggetto dell’intervento e quella conseguibile a seguito dello stesso, anche in un momento successivo alla richiesta del titolo stesso, purché entro la data di avvio dei lavori[2].

Nel caso specifico però, l’Agenzia ritiene illegittima una presentazione dell’asseverazione avvenuta dopo il rilascio del permesso di costruire, ma prima dell’inizio dei lavori, poiché questi ultimi sono stati avviati a partire dal 27 febbraio 2019, quindi prima dell’entrata in vigore (16 gennaio 2020) delle modifiche apportate dal DM 24/2020 al DM 58/2017.

Per tali lavori, in conseguenza, l’Agenzia delle Entrate nega al contribuente la possibilità di fruire del Sismabonus.

 


[1] Art.16, co.1-bis, del DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013, CM 7/E/2018 e Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.62/2019, cfr sul punto ANCE “Sismabonus: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta 62/2019” – ID N. 35122 del 21 febbraio 2019.

[2] Art.3 del DM 58/2017 come da ultimo modificato dal DM 24 del 9 gennaio 2020 e Risposte dell’Agenzia delle Entrate n. 31/2018 e n. 64/2019. Cfr. ANCE “Sismabonus: No all’agevolazione senza asseverazione (Risposta AdE n.31/2018)” – ID n.33958 del 12 ottobre 2018 e  “Sismabonus – Asseverazione tardiva – Risposta AdE n. 64/2019” –  ID N.  35118  del  20 febbraio  2019. 

41464-Risposta ad interpello 295 del 1 settembre 2020.pdfApri
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