Nel caso in cui su un condominio vengano effettuati più interventi “trainanti” e “trainati”, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione, per ciascun condomino, sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. In caso di pluralità di interventi trainati di risparmio energetico vanno sommati i limiti massimi di detrazione previsti per ciascun intervento. Le spese riferite ai diversi lavori devono essere contabilizzate distintamente nel rispetto degli adempimenti previsti per ciascuna detrazione.
Questi sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella Risoluzione n. 60/E del 28 settembre 2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate interviene sui limiti di spesa da applicare, ai fini del Superbonus al 110%, nell’ipotesi in cui su uno stesso immobile vengano effettuati più interventi “trainati” e “trainanti”.
All’origine del documento, la richiesta di un condominio con 4 unità immobiliari che vuole chiarimenti sulle possibilità di applicare il Superbonus al 110% e in quali limiti di spesa, per i seguenti interventi:
In linea generale, dopo aver richiamato la disciplina del Superbonus al 110%,[1] l’Agenzia ricorda che, ove sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Perciò, se sul condominio vengono effettuati, come nel caso di specie, la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio, interventi di riduzione del rischio sismico (interventi “trainanti”) e, in più, la sostituzione dei portoni esterni ad alta efficienza termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (interventi “trainati”) il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus al 110% sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.
Le varie spese devono essere contabilizzate separatamente.
Nello specifico, per quanto riguarda gli interventi trainanti prospettati dall’istante, l’Agenzia precisa che:
Invece, per quanto riguarda gli interventi trainati, prospettati dall’istante, l’Agenzia precisa che:
L’Agenzia, infine, ricorda che ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
[1] Cfr. artt. 119 e 121 del DL 34/2020 come convertito dalla legge 77/2020, la CM 24/E/2020 e il Provvedimento n. 283847/2020, adottati entrambi l’8 agosto 2020, vedi ANCE “Superbonus – C.M. 24/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e modalità applicative” – ID N. 41309 del 24 agosto 2020.
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