Fornite dall’Inps le istruzioni sulla fruizione del congedo COVID-19 riconosciuto ai genitori lavoratori dipendenti per la quarantena scolastica dei figli conviventi e minori di anni quattordici
L’Inps, con la circolare n. 116/20, ha fornito istruzioni sulla fruizione del c.d. congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli conviventi e minori di anni quattordici, introdotto dall’art. 5 del decreto-legge n. 111/2020 a favore dei genitori lavoratori dipendenti (anche affidatari o collocatari di minore).
Il congedo in esame è fruibile, qualora non sia possibile prestare l’attività di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento, da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, si evidenzia, in particolare, quanto segue.
Per la fruizione del congedo di cui trattasi, esclusivamente giornaliera e non anche oraria, devono sussistere i seguenti requisiti:
La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena disposto dal provvedimento del Dipartimento ASL (considerate anche proroghe del provvedimento o nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente dalla stessa Asl competente). Nel caso di più provvedimenti, per periodi parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.
Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo.
Per il periodo di fruizione del congedo, coperto da contribuzione figurativa, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 151/2001.
La domanda, che può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale Inps, il Contact center integrato o i Patronati e deve riportare gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento ASL (qualora non ancora nella disponibilità del richiedente entro 30 giorni dall’istanza).
Per quanto concerne le situazioni di compatibilità (malattia, maternità/paternità, ferie, aspettativa non retribuita, soggetti “fragili”, permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/92, inabilità e pensione di invalidità) e incompatibilità (congedo per quarantena per medesimi giorni da parte dei genitori, congedo parentale, riposi giornalieri della madre o del padre, cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, lavoro agile, part-time e lavoro intermittente) del congedo COVID-19 in esame, nonché le specifiche istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro (flusso Uniemens – nuovo codice evento MV9), si rinvia alla circolare dell’Istituto.
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