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Illustrate dall’INPS, con il messaggio n. 3525/10, le modalità di presentazione delle domande di CIGO, CIGD e ASO con causale “COVID 19 con fatturato”

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

COVID-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 3525/20

7 Ottobre 2020
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Facendo seguito al messaggio n. 3131/20 e alla circolare n. 115/20 (illustrate rispettivamente con comunicazioni Ance del 31 agosto e del 5 ottobre u.s.), aventi a oggetto le novità introdotte dal D.L. n. 104/20 in materia di ammortizzatori sociali COVID-19, con l’allegato messaggio n. 3525/20 l’INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande di CIGO, CIGD e ASO con causale “COVID-19 con fatturato”, relative al secondo periodo di 9 settimane previsto e disciplinato dal D.L. citato.

Si ricorda che il D.L. 104/20 ha rideterminato in 18 settimane complessive (9+9), ricomprese nell’arco temporale dal 13 luglio al 31 dicembre 2020, la durata massima dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che possono essere richiesti dai datori di lavoro nel secondo semestre 2020.

Il secondo periodo di 9 settimane (delle 18 complessive) può essere richiesto soltanto dai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane e purché quest’ultimo sia integralmente decorso. Pertanto, le domande di concessione delle seconde 9 settimane riguarderanno periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e, ovviamente, non successivi al 31 dicembre 2020.

Per tali domande è stata introdotta una causale specifica, denominata “COVID 19 con fatturato”. Si ricorda infatti che, con specifico riferimento a questo secondo periodo di 9 settimane, il D.L. 104/20 ha introdotto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, dovuto se e nella misura in cui il fatturato del primo semestre 2020 abbia subito una riduzione rispetto a quello del primo semestre 2019.

A tal fine, secondo le indicazioni fornite dall’INPS con il messaggio qui illustrato, all’interno della domanda di accesso al trattamento è contenuta la dichiarazione di responsabilità che il datore di lavoro deve rendere, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nello specifico, l’azienda deve dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni (alternative tra loro):

  • non avere subito un calo di fatturato;
  • aver subito un calo di fatturato inferiore al 20%;
  • aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
  • aver avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.

L’INPS, ricorrendone i presupposti, autorizza il trattamento richiesto e, sulla base della suddetta dichiarazione di responsabilità, stabilisce se e in quale misura sia dovuto il contributo addizionale. In proposito, si ricorda che

  • in assenza di calo di fatturato, il contributo addizionale è dovuto nella misura del 18%;
  • in presenza di un calo di fatturato inferiore al 20%, il contributo addizionale è dovuto nella misura del 9%;
  • in presenza di un calo di fatturato pari o superiore al 20%, il contributo addizionale non è dovuto;
  • qualora l’attività di impresa sia stata avviata successivamente al 1° gennaio 2019, il contributo addizionale non è dovuto. Nella circolare  n. 115/20 l’INPS ha precisato che, a tal fine, si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commercio,  riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di apertura della matricola aziendale.

Si ricorda, altresì, che,  come chiarito dall’INPS nella citata circolare, l’eventuale riduzione del fatturato va attestata secondo gli indici di calcolo e le modalità di raffronto illustrate dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’importo del contributo addizionale, se e nella misura in cui sia dovuto, è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Come di consueto, l’istanza di accesso al trattamento va inviata esclusivamente per via telematica sul portale www.inps.it, avvalendosi dei Servizi online disponibili per la tipologie di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” e quindi alla voce “CIG e fondi di solidarietà”.

In base al trattamento da richiedere, a partire da quest’ultima voce il percorso è il seguente:

  • CIGO: si va alla voce “CIG Ordinaria” e si acquisisce la domanda con le consuete modalità, indicando come causale “COVID 19 con fatturato”;
     
  • CIGD: si va alla voce “CIG in deroga INPS”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga INPS” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie “proroga 9 settimane con fatturato”;
     
  • FONDI: si va alla voce “Fondi di solidarietà”, nella sezione “Invio domande” si sceglie il tipo intervento “005 COVID 19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra nella domanda, dove si sceglie dal menu a tendina la causale “COVID 19 con fatturato”

 

 

41864-Messaggio numero 3525 del 01-10-2020.pdfApri
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