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COVID-19: Pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 265 il DPCM 24 ottobre 2020, recante ulteriori misure urgenti, le cui disposizioni produrranno effetti fino al 24 novembre 2020

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

COVID-19: DPCM 24 ottobre – ulteriori misure urgenti

27 Ottobre 2020
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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25/10/2020, il DPCM 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

 

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM  13  ottobre  2020,  come  modificato  e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020[1], e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

 

E’ stato ribadito, all’art. 1, l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di  avere  sempre  con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ribadito, altresì, l’obbligo di mantenere una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Tali previsioni sono  comunque  derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

E’ fortemente raccomandato a tutte le  persone  fisiche  di  non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo  che  per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per  situazioni di necessità o per svolgere attività o  usufruire  di  servizi  non sospesi.

Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a  distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità  a distanza (lett. o)).

Confermata la previsione volta a consentire lo svolgimento degli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e formazione professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni. E’, inoltre, consentito lo svolgimento dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Si rileva inoltre quanto riportato alla lettera ll) dell’articolo 1, modificata rispetto al precedente DPCM, in ordine alle attività professionali, per le quali si raccomanda che:

  1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalità  a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali.

Si evidenzia la conferma delle disposizioni riportate all’articolo 2, già del precedente DPCM, che richiamano il rispetto dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività  produttive industriali e commerciali.

All’articolo 3 viene raccomandato di differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

È, inoltre, fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto (Protocollo confederale e Protocollo dell’edilizia).

Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 4), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 5) e gli obblighi e la procedura per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi chi entra in Italia da determinati Paesi (art. 6), il DPCM qui in esame riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nel DPCM 13 ottobre 2020, alla cui illustrazione si rinvia (cfr. comunicazione Ance del 14 ottobre 2020).

 


[1] E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18/10/2020 il DPCM 18 ottobre 2020, che apporta alcune modifiche ed integrazioni al DPCM 13 ottobre 2020 (cfr. comunicazione Ance del 14/10/2020).

Le disposizioni contenute nel decreto si applicavano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Tra le disposizioni contenute nella suddetta lettera d) n. 6), che si applicavano dal 21 ottobre 2020, si segnala, in particolare, la previsione volta a consentire lo svolgimento degli esami di qualifica dei percorsi di IeFP (Istruzione e formazione professionale) secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni. E’, inoltre, consentito, a partire da tale data, lo svolgimento dei corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Si rileva, inoltre, per quanto di interesse, che all’art. 1 dopo la lettera n) è stata aggiunta la lettera “n-bis)” che ha previsto la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

E’ stato, altresì, fortemente raccomandato di svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

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