Modifiche all’applicazione del superbonus su: asseverazione sullo stato legittimo degli immobili da riferirsi esclusivamente alle parti comuni degli edifici; possibilità di svolgimento delle assemblee condominiali in videoconferenza nonché modifiche nelle maggioranze. Introdotte, altresì, norme ad hoc per superbonus nei territori colpiti dal sisma
È stato licenziato, in prima lettura, dall’Aula del Senato il disegno di legge di conversione del DL 104/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (DDL 1925/S, Relatori i Sen. Vasco Errani del Gruppo Misto-Leu e Daniele Manca del Gruppo PD), con la questione di fiducia su un maxiemendamento che riproduce sostanzialmente gli emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio con lo stralcio di alcune disposizioni dichiarate improponibili e alcune modifiche sulla coperture finanziaria.
Tra le numerose modifiche approvate, alcune delle quali auspicate dall’ANCE, si evidenziano in particolare le seguenti:
Vengono introdotte modifiche alla disciplina prevista per l’applicazione della detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus, articolo 119 del Dl 34/2020), con la definizione, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione fiscale, di accesso autonomo dall’ esterno. Al riguaurdo, viene chiarito che si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva.
Viene, altresì, introdotta una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili (articolo 9-bis del D.P.R. 6-6-2001 n. 380) e i relativi accertamenti dello sportello unico sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.
Viene modificato l’articolo 63 del testo, prevedendo che anche l’approvazione degli eventuali finanziamenti finalizzati agli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici (Superbonus del 110%), nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali, di cui all’articolo 121 del Dl 34/2020 possano essere deliberate dalla maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno un terzo del valore dell’edificio.
Viene modificato l’articolo 66 disp.att.c.c., al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali. In particolare, viene consentito anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve contenere anche l’indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l’ora della stessa.
Viene sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza il termine per la redazione e la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo, di cui all’articolo 1130 del codice civile.
Viene rinviato al 31 dicembre 2020 il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti per lo scorso 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3 – lettera b), del decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto 246 del 1987.
Viene disposta, per il 2020, la proroga dal 15 settembre al 15 novembre 2020 del termine per l’inizio dell’esecuzione dei lavori per il Piano investimenti dei Comuni (“Piano spagnolo”).
Viene, altresì, prorogato dal 31 ottobre al 15 dicembre, il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.
Viene, altresì, disposto che ai comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cd Superbonus) spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali di eco e sisma bonus sono aumentati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009. Tali incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.
Vengono, altresì, inserite specifiche disposizioni in materia di assunzioni/stabilizzazione del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del 2016.
Viene disposta l’istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell’aprile 2009, per le decisioni in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche di importo pari o superiore a 1 milione. Al riguardo, viene stabilita la composizione dell’organo e le modalità di funzionamento dello stesso.
Viene disposto l’incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse da destinare all’attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);
Viene integrato di un milione di euro per il 2020 il Fondo di cui all’articolo 1, comma 26, della L.n.205/2017 (legge di bilancio 2018), finalizzato all’erogazione di contributi ai comuni per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive (Fondo demolizioni).
Viene disposta l’istituzione di un fondo, presso il Ministero dell’interno, con una dotazione di 7 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure in favore dei territori delle province di Verona, Vicenza e Padova, colpiti dagli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020.
46.0.6
Viene modificata la norma del testo che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Al riguardo, viene disposto che il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo, a favore delle Città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sarà definito con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 2021. Il riparto dovrà avvenire sulla base di criteri analoghi a quelli indicati nell’articolo 1, comma 1077 della legge n. 205 del 2017 e i soggetti attuatori degli interventi dovranno presentare un apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro l’anno successivo a quello di utilizzazione delle risorse.
Viene disposta un’ulteriore proroga al 29 dicembre 2020 (rispetto al 30 novembre previsto dal testo iniziale) del termine per la sottoscrizione degli atti convenzionali di concessione relativi all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, che nel testo previgente era fissata al 30 settembre 2020.
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) un Fondo con una dotazione, per l’anno 2020, di 10 milioni di euro finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico.
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, vengono disposte autorizzazioni di spesa di 2 milioni di euro nel biennio 2021-2022 in favore del Comune di Varese e di 1 milione di euro per l’anno 2020 per la progettazione di un sottopasso nel comune di Cinisello Balsamo.
Vengono incrementare le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del DL 34/2020, convertito dalla L. n.77/2020, di 403 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse aggiuntive saranno distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 125, comma 4, del DL 34, secondo i criteri e le modalità ivi previsti;
Vengono modificate le norme sul Fondo di garanzia prima casa di cui all’art.1, comma 48, lettera c) della L.147/2013, prevedendo, in particolare, che lo stesso sia rivolto a garantire esclusivamente (anziché con priorità) l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonche’ dei giovani di eta’ inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Viene disposto, altresì, che la Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) presenti una relazione scritta al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro per le politiche della famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 giugno di ogni anno in cui siano indicate, tra l’altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo e sia illustrata l’avvenuta attività di verifica approfondita sull’applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento.
Viene modificato l’art. 13, comma 1, lett. b) del DL 23/2020, che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all’accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (imprese cd. “mid cap”). Al riguardo, viene precisato che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019.
Vengono, altresì, estese a date condizioni, le garanzie del Fondo di garanzia PMI previste dall’articolo 13 del predetto DL 23/2020 anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà.
Viene, inoltre, modificata la disciplina di cui all’art. 1 del Dl 23/2020 sulle garanzie straordinarie e transitorie che possono essere concesse da SACE S.p.A. sino al 31 dicembre 2020. In particolare, vengono ammesse alle predette garanzie anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.
Viene modificata la norma del testo, sulla rivalutazione dei beni di impresa, disponendo che le imprese che hanno l’esercizio non coincidente con l’anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.
Vengono, altresì, recepiti nel testo gli ultimi due decreti leggi Codiv: DDL 1931/S “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e 1933/S “Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni”;
Ulteriori modifiche riguardano tra l’altro: indennità lavoratori aree crisi industriale complessa; modifiche alla disciplina del contratto di somministrazione; semplificazione burocratica per l’avvio di nuove imprese da parte di under 30; proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA; deducibilità dei contributi versati per imprese aderenti ai consorzi (interpretazione art 100 co. 2 del DPR 917/1986); operazioni effettuate dal Gruppo Iva e nei confronti di esso; ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Il testo in scadenza il 13 agosto passa ora alla seconda e definitiva lettura della Camera.
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