Sottoscritto da tutte le parti sociali dell’edilizia il regolamento che definisce le regole e le procedure per dare attuazione al Fondo nazionale “prepensionamenti” e al Fondo prepensionamenti territoriale (fino al suo esaurimento). Il regolamento è sperimentale e valido fino al 30 giugno 2022
E’ stato sottoscritto, lo scorso 10 settembre, il verbale di Accordo con il quale le parti sociali hanno condiviso, tra gli altri, anche l’allegato “Regolamento Fondo Prepensionamento – Prestazione per favorire l’accesso al pensionamento”, con relativa tabella sui criteri di accesso.
Con tale Regolamento, sperimentale e valido fino al 30/06/2022, sono state individuate le regole e le procedure per dare attuazione al Fondo prepensionamenti territoriale (fino al suo esaurimento) e al Fondo nazionale “prepensionamenti” istituito presso la CNCE e alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della massa salari denunciata.
Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, presso apposito fondo dedicato, per l’erogazione delle prestazioni che dovrà avvenire a decorrere dal 1°aprile 2021.
A tal fine, è stato previsto che, entro le date rispettivamente stabilite dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale, le risorse versate saranno destinate a favorire l’accesso al pensionamento dei soli lavoratori inquadrati con la qualifica di operai prossimi a:
L’accesso alla prestazione è subordinato alla fine di un contratto a tempo determinato, alla stipulazione di un accordo collettivo nell’ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 della L. n.223/91 (seguito da accordo transattivo limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento), alla stipulazione di un accordo individuale per un licenziamento per GMO (seguito da apposito atto transattivo anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento) e risoluzione consensuale che dia accesso alla NASPI.
I lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della NASPI spettante, potranno accedere, previa presentazione dell’apposita domanda (cfr. fac-simile Allegato n. 1) alla Cassa Edile/Edilcassa[1], corredata da Ecocert (o specifica certificazione INPS), stima ipotetica della Naspi spettante e ipotesi data presunta di pensionamento, ad una delle seguenti opzioni alternative:
Con riferimento alla prestazione contributiva è stato specificato che la stessa sarà riconosciuta, nei suddetti limiti, solo ai lavoratori che, in possesso dei requisiti e previa richiesta, abbiano ottenuto l’autorizzazione dall’INPS alla prosecuzione volontaria della contribuzione. L’importo sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall’INPS.
La rata successiva sarà rilasciata solo previa consegna alla Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l’avvenuto pagamento della rata precedente.
Fermi restando i requisiti di legge previsti per l’accesso[4] e l’autorizzazione dell’Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione, è stato previsto che le prestazioni suddette saranno erogate direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa, solo previa presentazione alla stessa dell’autocertificazione del lavoratore sul completo utilizzo di tutto il periodo di NASPI e del modello C2.
I lavoratori dovranno, inoltre, raggiungere gli ulteriori requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche di cui all’art. 1, punto 2, sulla base dell’Ecocert, entro i 12 o i 18 o i 24 mesi successivi dall’esaurimento degli ammortizzatori sociali (Naspi o trattamento equivalente).
E’ altresì necessario che i lavoratori abbiano, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi[5] precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
La Cassa Edile/Edilcassa, dopo aver ricevuto la domanda e verificata la sussistenza dei requisiti, compila l’apposita scheda (cfr. Allegato n. 2) e la trasmette in via telematica alla CNCE che, sulla base dei criteri indicati nell’allegato n. 3, stilerà un’apposita graduatoria nazionale trimestrale. Sulla base, poi, delle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, accantonerà le somme dovute al lavoratore presso la cassa da cui è pervenuta la richiesta entro le seguenti date: 1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre.
Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.
Per la presa in carico da parte del fondo nazionale delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse, le stesse dovranno effettuare una rendicontazione, anche prospettica, delle risorse utilizzate e trasmetterla entro il 31/01/2021 alla CNCE.
Sono state, poi, definite le regole per il funzionamento del FONDO TERRITORIALE. In particolare, è stato previsto che dal 1° ottobre 2020 i lavoratori potranno presentare le istanze alla Cassa Edile/Edilcassa competente[6] la quale, dal 1° dicembre 2020, provvederà ad effettuare le graduatorie per erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021.
Con riguardo alla decorrenza per la definizione delle graduatorie, le Parti Sociali hanno condiviso di far slittare tale termine dal 1° dicembre 2020 al 15 dicembre 2020, con conseguente termine per la presentazione delle domande al 14 dicembre 2020.
Al fine di individuare la Cassa Edile/Edilcassa competente alla quale inviare l’istanza (corredata da Ecocert o specifica certificazione Inps, stima ipotetica della Naspi spettante e ipotesi data presunta di pensionamento), il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla CNCE. Sarà la CNCE ad indicare al richiedente la Cassa Edile competente.
Non è consentito alla singola Cassa Edile/Edilcassa di utilizzare più del 50% delle risorse accantonante nel fondo a favore dei lavoratori di un’unica impresa.
E’ stato, infine, chiarito, tra le “NORME GENERALI”, che le prestazioni di cui al Regolamento sono riconosciute per agevolare l’accompagnamento alla pensione ma non per garantirne il raggiungimento.
Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.
Chiarito, inoltre, che le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo coperto dal Fondo, e, a tal fine, il lavoratore stesso dovrà presentare ogni 3 mesi dall’inizio dell’erogazione, apposita autocertificazione presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione.
Si allegano, altresì, le istruzioni della CNCE emanate in data odierna.
[1] Nella quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro
[2] E’ equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta
[3] L’importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell’anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda)
[4] Almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
[5] Biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione che, comunque, terrà conto della durata massima complessiva (30 mesi nel quinquiennio mobile) di cigo e cigs prevista per le imprese edili dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 148/2015.
[6] La Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, nell’ultimo biennio.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |