Agenzia delle Entrate e Mise forniscono numerosi chiarimenti in tema di Superbonus al 110%
Superbonus al 110%: ammessi cessione e sconto anche per la detrazione del 50% in caso di acquisto di unità immobiliari site in fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione per la vendita; nel caso di intervento sull’impianto termico centralizzato anche le pertinenze non servite dall’impianto concorrono al calcolo della spesa massima; l’unico proprietario di più unità site in un solo edificio può donarne una a un proprio parente e costituire legittimamente un condominio; il compenso dell’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili.
In caso di Sismabonus al 110% sono agevolate anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (es. il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso), che concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus, pari a 96.000 euro per immobile.
Questi ed altri chiarimenti in tema di Superbonus al 110% sono stati forniti nel corso dello speciale Telefisco che si è tenuto il 27 ottobre scorso, con la partecipazione di esponenti dell’Agenzia delle Entrate e del MISE.
Nel corso dell’incontro, tra l’altro, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro ha, tra l’altro, annunciato la disponibilità delle Istituzioni a utilizzare il Recovery Fund per la proroga del Superbonus al 2024.
Di seguito si riportano alcune delle risposte più significative rese dall’Agenzia delle Entrate:
asseverazioni
compenso dell’amministratore
cessione del credito
pertinenze non riscaldate
accorpamento di più unità immobiliari
demolizione e ricostruzione
costituzione del condominio
limiti di spesa
titolari di reddito d’impresa
immobili di lusso
stufe a legna/pellet
accesso autonomo
interventi accessori
immobili non residenziali
Di seguito le risposte del MISE:
miglioramento energetico di 2 classi
asseverazione e direzione lavori
requisiti tecnici per il bonus facciate
attestato di prestazione energetica
interventi agevolati con ecobonus al 110%
In tema di demolizione e ricostruzione, il MISE ritiene, in contrasto con l’Agenzia delle Entrate, che tali interventi siano ammissibili solo per l’Ecobonus e per il “Sismabonus acquisti” potenziati al 110% (e non anche per il “Sismabonus lavori” al 110%) ed inoltre che, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento (a prescindere dalla nuova definizione di “ristrutturazione edilizia”, di cui all’art.3, co.1, lett.d, del DPR 380/2001, fornita dal recente DL semplificazioni-DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020), i costi relativi all’ampliamento debbano essere scorporati dai limiti di spesa massimi agevolabili. Tale posizione, così come evidenziato anche durante l’incontro, richiede un ulteriore approfondimento e coordinamento con il differente orientamento espresso sul tema dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, a chiarimento di una questione da più parti evidenziata, il MISE ha precisato (differentemente da quanto espresso da una Direzione Regionale delle Entrate) che gli impianti fognari non rientrano tra quelli (acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas) che determinano l’indipendenza funzionale dell’edificio unifamiliare o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente sita in edifici plurifamiliari. Pertanto, tali impianti non rilevano ai fini della verifica dell’indipendenza funzionale delle unità immobiliari, potendo così essere anche comuni a più unità.
Si ricorda, infine, che dal 27 ottobre 2020 è possibile inviare all’ENEA sul sito detrazionifiscali.enea.it le asseverazioni e i documenti previsti nell’ambito della normativa sul Superbonus 110%.
I 90 giorni entro i quali occorre caricare i documenti relativi ai lavori iniziati e conclusi, prima della data della messa online del nuovo portale ENEA, decorrono dal 27 ottobre. Per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione del credito relativa ai lavori Superbonus 110%, c’è tempo fino al 16 marzo 2021, per consentire alle imprese che lo avranno acquisito di averlo a disposizione sul proprio cassetto fiscale per poterlo utilizzare direttamente in compensazione, o cederlo a loro volta a soggetti terzi.
[1] Cfr. Circolari n.11/E/2018 Cfr. ANCE “Ecobonus: dall’Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito” – ID n. 32715 del 21 maggio 2018 e n.17/E/2018 e ANCE “Cessione del Sismabonus e dell’Ecobonus: nuovi chiarimenti dell’AdE” – ID n. 33374 del 24 luglio 2018 che richiedevano, per la cessione del credito da Ecobonus e Sismabonus nelle ordinarie percentuali, la sussistenza del collegamento tra il cessionario e il rapporto che da cui deriva la detrazione e fissavano il limite delle due cessioni.
[2] Art.16-bis, co.3, del TUIR-DPR 917/1986.
[3] Di cui all’art.14, co.2-quater.1, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013.
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