Prorogato al 31 luglio il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione
La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, all’articolo 63-bis[1] ha stabilito la proroga dei termini per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019 (in vigore dal 6 maggio 2019).
Il termine per l’attuazione delle misure stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del citato decreto 25 gennaio 2019 [2]è rinviato di 6 mesi dal termine dello stato di emergenza, fissato al 31 gennaio 2021 dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125.
Pertanto il termine per l’adeguamento antincendio degli edifici di civile abitazione scade il 31 luglio 2021.
[1] 2. E’ rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019».
[2] 1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell’allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
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