Diramate da Confindustria importanti indicazioni in ordine alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla luce della pandemia in corso.
Si segnala che Confindustria, con l’allegata news del 2 novembre scorso, ha diramato importanti indicazioni operative in ordine alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla luce della situazione emergenziale in corso derivante dal Covid-19.
Come noto, il recente DPCM del 24 ottobre 2020[1] ha disposto ulteriori restrizioni e raccomandazioni per evitare il più possibile occasioni di assembramento e nel merito, riguardo ai profili attuativi, è intervenuto il Ministero dell’Interno con la circolare del 27 ottobre u.s..
Nel ribadire le previsioni volte a ridurre le occasioni di contatto, inerenti la sospensione di convegni/congressi e “altri eventi” suscettibili di favorire la diffusione del contagio, la forte raccomandazione di svolgere le riunioni private a distanza, l’incremento della didattica a distanza nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, Confindustria analizza, in particolare, le disposizioni inerenti la formazione.
In generale, lo svolgimento della formazione è espressamente consentito nelle ipotesi previste dall’art. 1, comma 9, lettera s), del richiamato DPCM e dal relativo Allegato 9 recante le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020[2], con le modalità ivi previste.
Con riferimento specifico alla formazione in materia di salute e sicurezza, è richiesta l’osservanza delle previsioni riportate nel predetto Allegato 9 al paragrafo dedicato alla formazione professionale, mentre appare per Confindustria inconferente il rinvio nel testo al Documento tecnico elaborato ad aprile 2020 dall’Inail, che non disciplina la materia.
Sulla base della normativa vigente, rileva che lo svolgimento dell’attività di formazione, in generale, è consentita preferendo la didattica a distanza e la formazione in modalità di videoconferenza sincrona. La formazione in presenza resta residuale e solamente laddove non sia possibile, per il tipo di formazione da erogare (corsi e prove pratiche), lo svolgimento a distanza.
A seguito del predetto decreto, almeno per il periodo di vigenza dello stesso e salvo interventi maggiormente restrittivi – evidenzia Confindustria – è da ritenersi prioritaria, onde evitare ogni evento di contatto, la valutazione della possibilità di rinviare l’esecuzione del corso di formazione, sulla base delle seguenti considerazioni:
Con una specifica FAQ[3] il Ministero del lavoro ha sottolineato che “per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti” e, ancora, che “si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ogni decisione (soprattutto l’individuazione del luogo nel quale svolgere l’eventuale formazione in presenza) quindi non può che dipendere dal datore di lavoro, il quale rappresenta l’ultimo responsabile della sicurezza dei lavoratori.
Viene pertanto suggerito che le imprese svolgano prioritariamente formazione a distanza (laddove essa non sia rinviabile) e gli enti di formazione (laddove la decisione del datore di lavoro sia nel senso di ritenere non rinviabile e necessaria la formazione in presenza) presso le proprie sedi, a condizione che dispongano, secondo le linee guida delle Regioni, di organizzazione e spazi adeguati.
Confindustria rammenta, altresì, che stante la particolare importanza assunta dalla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore, il Ministero del lavoro, con ulteriore FAQ[4] diramata a seguito di specifico parere del Comitato tecnico scientifico, ha evidenziato che, “con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:
Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di “videoconferenza in modalità sincrona” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda. Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative “in presenza”, sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.”
Da ultimo, si rinvia alla news in allegato per quanto concerne talune specifiche disposizioni regionali (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto) adottate in tema di formazione professionale, con le quali viene espressa l’assoluta preferenza per la formazione a distanza.
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