La Commissione Bilancio della Camera ha avviato l’esame, in sede referente, in prima lettura, del disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (Relatori: On. Faro Marialuisa del Gruppo M5S e On. Fassina Stefano del Gruppo LeU) (DDL 2790/C).
Il provvedimento contiene le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati, per il 2021 e per i due anni successivi, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2020.
La “sessione di bilancio” si è aperta alla Camera con l’assegnazione del provvedimento e lo svolgimento di un ciclo di audizioni preliminari all’esame a cui ha partecipato anche ANCE (si veda notizia di Interventi ANCE del 23 novembre).
Tra le norme del testo di maggior interesse, in particolare, si evidenziano le seguenti:
Misure fiscali
-viene istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l’anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi, cui sono destinate, altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo. Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata all’assegno universale e ai servizi alla famiglia (art. 2);
-viene prevista la proroga per l’anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonche´ per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici (art. 12) e quelle per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (art. 13);
-viene prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (art. 28);
-la proroga per le annualità 2021 e 2022 del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19), con la differenziazione della misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (art. 32);
-viene stabilita la proroga al 2022 della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, con modifiche intese ad estendere l’ambito applicativo della misura; del credito d’imposta in formazione 4.0; del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e la diversificazione delle aliquote agevolative, incremento delle spese ammissibili ed estensione dell’ambito applicativo (art. 185);
-viene introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021 (art. 39);
-viene previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni (per i quali si applica l’aliquota del 21% in caso di opzione per la cd. “cedolare secca”) è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo di imposta (art. 100);
-viene modificato il regime IVA di alcune operazioni effettuate da Associazioni di categoria. In particolare, alcune operazioni passano dal regime di esclusione a quello di esenzione da IVA. Tra queste sono annoverate le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (art. 108);
-viene prevista la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. Si anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021 (art. 195).
Infrastrutture/edilizia
-vengono introdotte modifiche alla disciplina, prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017, volta a regolare l’affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22 Brennero-Modena, finalizzate a rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell’A22 (art. 130, co. 1);
-vengono previste alcune disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione e/o il completamento di opere infrastrutturali connesse a specifici eventi passati o futuri. In particolare, il complesso sportivo “Città dello Sport” (art. 91) e la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina) (art. 142);
-vengono introdotte disposizioni di modifica di alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, volte a favorire la realizzazione degli inteventi e l’utilizzo delle risorse stanziate: viene stabilito che il MIT finanzi l’acquisto e l’installazione degli impianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50% di tale cofinanziamento (art. 132, comma 1);
-in materia di edilizia scolastica, viene disposto che le risorse di cui all’art. 1, co. 63, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), destinate al finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province ecittà metropolitane, nonche´ delle scuole degli enti di decentramento regionale, possono essere destinate anche ad interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici scolastici (art. 149, co. 2);
–vengono previsti interventi per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonche´ per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (art. 26);
-viene previsto lo stanziamento di 2 miliardi di euro per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui 100 milioni annui dal 2021 al 2024, 140 milioni annui dal 2025 al 2029 e 150 milioni annui dal 2030 al 2035 (art. 79).
Ambiente e Territorio
-viene disposta la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, nonche´ di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche (art. 24);
-la modifica della disciplina dei contributi alle regioni ordinarie (recata dai commi 134- 138 della legge di bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse per la messa in sicurezza del territorio e di ampliare le finalità di utilizzo (art. 149);
-viene previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA) (art. 141).
Lavoro e occupazione
-viene disposta la proroga per il 2021 e il 2022 della possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi (art. 46);
-in materia di contratti a termine viene prevista la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta – pur in assenza di una causale (art. 47);
-viene prevista la proroga al 31 marzo 2021 del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga (art. 54, commi 1-5, 7-10 e 14-16);
–viene estesa fino al 31 dicembre 2029 l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud), introdotta dal Decreto Agosto per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 (art. 27);
-viene prorogata per gli anni 2021 e 2022 (con il limite di spesa rispettivamente di 130 e di 100 milioni di euro) la disposizione che prevede la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito i limiti di durata della CIGS prevista dalla legislazione ordinaria, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali (art. 51);
-vengono previste ulteriori risorse, pari a 180 milioni di euro, che le Regioni possono destinare al completamento dei piani di recupero occupazionale per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa (art. 52);
-vengono rifinanziati i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD) per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid-19 (c.d. Cassa Covid) (art. 54);
-viene prorogata al 31 dicembre 2021 la c.d. Ape sociale, tra i destinatari della quale rientrano anche gli operai edili, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, che svolgano la propria attività nel settore da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette (art. 61);
-viene disposta l’applicazione “a regime” della detrazione relativa al reddito da lavoro dipendente di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro (art. 3);
-viene esteso lo sgravio contributivo triennale attualmente previsto per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età effettuate nel 2020 anche a quelle relative ai medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 (art. 4);
–in via sperimentale per il biennio 2021-2022, estende a tutte le assunzioni di donne, effettuate a tempo determinato nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 5).
Sostegno alla liquidità e allo sviluppo delle imprese
-viene previsto il rifinanziamento della “Nuova Sabatini“, con misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volte alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, nonche´ di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti (art. 16);
-viene prevista la proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno dell’operatività della misura sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”) (art. 35);
-viene disposta la proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all’apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale (art. 41);
-viene prevista la proroga al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall’articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020 (art. 42);
-viene introdotto il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile“, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile (art.17) nonchè il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 207).
Politiche per il Mezzogiorno
–si prevedono interventi volti ad assorbire il divario infrastrutturale tra le aree del Paese e a tal fine istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033 (art. 150);
–viene disposta una prima assegnazione aggiuntiva di risorse al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, per complessivi 50 miliardi. Vengono altresì definiti i criteri e le procedure di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio delle risorse 2021-2027, in analogia con il precedente periodo di programmazione, ferma restando la chiave di riparto delle risorse dell’80 per cento alle aree del mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del centro-nord (art. 29);
-vengono stabilite le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) (art. 11).
Enti territoriali
-vengono definite nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022. In particolare, si prevede l’istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente dei suddetti enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, con finalità di perequazione delle risorse (art. 144).
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