E’ stato licenziato definitivamente, in seconda lettura, dall’Aula della Camera il disegno di legge di conversione in legge del DL 125/2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” (DDL 2779/C), nel testo trasmesso dal Senato.
Tra le norme confermate (vedi notizia “In evidenza” del 13 novembre 2020) si evidenziano in particolare le seguenti:
–la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, prevedendo la validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservino validità per 180 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione suddetta (validità già precedentemente prorogata dall’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). La norma esclude espressamente dall’applicazione da tale disciplina, come auspicato dall’ANCE, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che rimane assoggettato alla disciplina ordinaria;
-la proroga – fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza, dell’art. articolo 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del DL 34/2020, concernente il ricorso al lavoro agile utilizzando le procedure semplificate già in uso (assenza di accordi individuali con i lavoratori);
-la possibilità di utilizzo, da parte dei lavoratori del settore pubblico e privato, dei propri dispositivi telematici e telefonici durante l’orario di lavoro, ai fini della fruizione, durante l’orario di orario anche in deroga ai regolamenti aziendali fino alla conclusione dell’emergenza covid;
-la modifica dell’articolo 66, sesto comma delle disp.att. del codice civile, sul quorum necessario per consentire la partecipazione alle assemblee condominiali in modalità di videoconferenza. Si può ricorrere a tale modalità anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso della maggioranza dei condomini (e quindi non più della totalità);
-la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 della sospensione delle cartelle di pagamento, riproducendo le disposizioni del Dl 129/2020 di cui viene disposta l’abrogazione con salvezza degli effetti. Viene, altresì, prorogato fino al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di dieci rate anziché cinque;
-la proroga di ulteriori 12 mesi dello stato di emergenza relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018. Si prevede poi la possibilità di proroga, fino al 31 dicembre 2024 – da disporre con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile, previa verifica del relativo cronoprogramma dei pagamenti- della durata delle relative contabilità speciali;
-la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti delle imprese insolventi e agli concordati preventivi. In particolare, viene modificato il R.D. 267/1942 prevedendo che il tribunale omologhi il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche qualora, da un lato, la mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie determini il mancato raggiungimento delle relative percentuali minime, ma, dall’altro, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista designato dal debitore, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti dal Governo numerosi ordini del giorno, tra cui i seguenti:
· in tema di DURC
-a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l’opportunità di prevedere misure dirette ad includere anche il documento unico di regolarità contributiva tra i certificati di cui è ammessa la proroga
9/2779/1 (primo firmatario l’On. De Filippo del Gruppo IV)
-a valutare l’opportunità di prevedere misure dirette ad includere anche il documento unico di regolarità contributiva tra i certificati di cui è ammessa la proroga
9/2779/31 riformulato (primo firmatario l’On. Siracusano del Gruppo FI)
-a valutare l’opportunità di prevedere misure dirette ad includere anche il documento unico di regolarità contributiva tra i certificati di cui è ammessa la proroga
9/2779/38 riformulato (primo firmatario l’On. Mollicone del Gruppo FdI)
· sulle modalità di svolgimento delle assemblee condominiali
-ad adottare le opportune iniziative di interpretazione della norma prevista dall’articolo 5-bis del presente decreto, allo scopo di specificare che il consenso preventivo della maggioranza dei condomini per la partecipazione all’assemblea condominiale in modalità di videoconferenza, deve essere espresso in forma scritta
9/2779/10 (primo firmatario l’On. Invernizzi del Gruppo Lega)
-ad adottare le opportune iniziative normative volte a regolamentare in maniera chiara le assemblee condominiali di cui in premessa al fine di consentire il loro svolgimento e la loro validità anche in forma mista, in modo da consentire la partecipazione in videoconferenza secondo il quorum di cui all’articolo 5-bis citato in premessa, autorizzando altresì la partecipazione in presenza per quei condominiche sono nell’impossibilità o nella difficoltà di utilizzare gli strumenti telematici.
9/2779/28 (primo firmatario l’On. Rosso del Gruppo FI)
Per i precedenti vedi notizia “In evidenza” dell’8 ottobre 2020.
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