Si informa che, ad integrazione delle istruzioni già diramate con la circolare n. 124/2020 (oggetto di disamina con la comunicazione Ance del 30 ottobre 2020), l’Inps, con il messaggio n. 4191/2020, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla fruizione dell’IncentivO Lavoro (IO Lavoro).
Nel rammentare i requisiti utili per l’accesso al beneficio, l’Istituto evidenzia che è temporaneamente sospesa la verifica dello stato di “privo di impiego” al fine di consentire all’Anpal i relativi aggiornamenti procedurali. Pertanto, le istanze per il riconoscimento dell’agevolazione già presentate e non accolte in via provvisoria (recanti la dicitura “KO-Non accolta”), potranno essere nuovamente inviate, secondo le indicazioni che saranno comunicate ai soggetti interessati.
Vengono quindi richiamati i criteri di elaborazione delle istanze, per le quali si terrà conto della tempistica di inoltro e delle date relative alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dichiarate:
– le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico, ossia il 27 ottobre 2020, ed entro il 6 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
– per le istanze trasmesse tra il 7 novembre e il 16 novembre 2020 (ossia nel periodo dall’11° al 20° giorno successivo al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo) si darà priorità nell’elaborazione alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 26 ottobre 2020);
– le istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico, ossia il 27 ottobre 2020, ed entro il 16 novembre 2020, saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
– le istanze inoltrate dal 17 novembre 2020 saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione della richiesta, indipendentemente dalla data di assunzione/trasformazione.
L’Inps ribadisce, infine, che, in caso di accoglimento dell’istanza, il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro 10 giorni, l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata. L’inosservanza del termine di 10 giorni determina l’inefficacia della precedente prenotazione, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare un’altra richiesta.
L’agevolazione definitivamente autorizzata potrà essere fruita mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive.
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