La Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, con la nota allegata, inviata ad agosto 2020 agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato.
La nota si è resa necessaria poiché gli Ispettorati territoriali e i coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione continuano a richiedere il piano operativo di sicurezza (POS) ai fornitori di calcestruzzo, anche in caso di mera fornitura del materiale.
La richiesta di POS viene motivata dal fatto che le imprese fornitrici di calcestruzzo non si limiterebbero alla mera fornitura, ma parteciperebbero anche alla posa in opera dello stesso, dal momento che l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo sposta a distanza il braccio della pompa, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice, mediante l’apposito radio-comando.
Tale interpretazione non è in linea con quanto riportato agli artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, del D. Lgs. n.81/2008, nella lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “La procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere” e nella nota prot. n. 2597 del 10/02/2016, emanata dalla DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’INL, con la nota di agosto scorso, ha ritenuto opportuno chiarire nuovamente la fattispecie della mera fornitura di calcestruzzo, ove i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera, ma si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canala di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa a seconda della modalità di consegna.
I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.
Per quanto concerne la manovra del braccio della pompa, si ricorda che l’operazione è svolta degli operatori pompisti dell’impresa fornitrice, che devono seguire il corso di formazione previsto dall’art. 73, comma 5, del D. Lgs. n. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X.
Per completezza di informazioni, si segnala che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), nel 2018, ha inviato agli ordini territoriali, una circolare, d’accordo con Ance, in cui ha ribadito che si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.
La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera che si esplica, appunto, nello svolgimento da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.
Anche se, in caso di mera fornitura, non è obbligatoria la redazione del POS da parte dei fornitori, la procedura del ministero del Lavoro richiede che le informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nell’operazione vengano scambiate, ad esempio nell’ambito di una riunione di coordinamento, attraverso documenti di cui sia possibile tenere traccia sia per dimostrare il coordinamento di cantiere, sia in caso specifico di infortunio.
Tale riunione dovrebbe essere promossa dal coordinatore per la sicurezza di cantiere, in modo da avere la possibilità di chiarire e constatare personalmente la natura della prestazione ed efficacia delle informazioni scambiate.
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