Sì al Sismabonus potenziato al 110% nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso da strumentale a residenziale, e congruità delle spese calcolata sui prezziari disposti dalle Regioni, sui listini ufficiali o su quelli delle camere di commercio locali, ovvero sui prezzi di mercato del luogo in cui è eseguito l’intervento.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, il 30% del SAL è calcolato sull’ammontare complessivo delle spese relative all’intervento, e non sul limite massimo di spesa agevolabile, pari a 96.000 euro.
Questi i principali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.538/E del 9 novembre 2020 in relazione all’applicabilità del Sismabonus potenziato al 110%, stabilito dall’art.119, co.4, del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. “D.L. Rilancio”), operante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
In particolare, il caso di specie riguarda un intervento antisismico su una cascina posseduta da privati[1] (accatastata nella categoria C/2), che al termine dei lavori diverrà un immobile a destinazione residenziale unifamiliare, dotato di accesso autonomo e funzionalmente indipendente.
L’istante chiede, inoltre, se sia possibile usufruire, oltre al Sismabonus 110%, anche del cd. Bonus facciate[2], in relazione ad una parte esterna del fabbricato costituita da un muro antico in pietra, che non influenza l’edificio dal punto di vista termico.
Al riguardo, richiamando i propri precedenti pronunciamenti di prassi[3], l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.538/E/2020:
In particolare, ai fini dell’asseverazione dei SAL, nell’Allegato 1 al D.M. 58/2017 deve essere indicato, per ogni SAL, sia il costo totale dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, sia il costo dei lavori corrispondenti al SAL oggetto dell’asseverazione;
Di fatto, quindi, l’istante può scegliere se usufruire separatamente del Bonus facciate, solo per le spese relative alla facciata interessata dal muro antico di pietra (tenendo separate le relative spese da quelle riferite ai lavori agevolabili con il Sismabonus al 110%)[6], ovvero se far rientrare anche tale intervento nel plafond della spesa massima (96.000 euro) del Sismabonus 110%.
Inoltre, se l’interessato intende accedere ad entrambe le agevolazioni, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che questi deve fornire adeguata dimostrazione dell’autonomia degli interventi per cui si richiede il Bonus facciate, rispetto ai lavori agevolabili con il Sismabonus al 110%.
Infatti l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 538/E/2020, ribadisce che le due agevolazioni non sono cumulabili fra loro, se richieste per le medesime spese.
In via generale, si osserva che il rifacimento della facciata conseguente ad un intervento cd. “trainante” da Sismabonus o da Ecobonus deve essere considerato come “accessorio” e, quindi, rientrante negli importi di spesa rilevanti ai fini del Superbonus.
[1] Viceversa, se fosse un “bene merce” o un “bene patrimonio di un’impresa”, il Superbonus al 110% non si rende applicabile, ferma restando l’operatività del Sismabonus e dell’Ecobonus ordinari (detrazione massima, rispettivamente, sino all’85% o al 75%).
[2] Ai sensi dell’art.1, co.219-223, della legge di Bilancio 2020.
[3] Cfr., per il Super-Sismabonus, la C.M. 24/E/2020 e la R.M. 60/E/2020 nonché, per il Bonus Facciate, la C.M. 2/E/2020.
[4] L’Agenzia delle Entrate giunge a tale conclusione tenuto conto che il D.M. 6 agosto 2020, recante i requisiti tecnici per accedere al Superbonus, non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici.
[5] Cfr., l’art.119, co.14, del cd. “D.L. Rilancio”.
[6] Nel rispetto, altresì, di tutti gli adempimenti previsti per ciascun beneficio.
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