Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.82 del 2 dicembre 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.
Inoltre, si stabilisce che:
-dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
-il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
-sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
-dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
Le nuove norme stabiliscono che i DPCM emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.
Ha, altresì, deliberato:
-la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro. Per l’attuazione dei primi interventi di protezione civile, a seguito della valutazione speditiva svolta e sulla base dei dati forniti dalla regione, sono stati stanziati 2 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali. All’esito di ulteriori approfondimenti potrà essere proposta una seconda delibera per il completamento delle attività emergenziali o per la riduzione del rischio residuo.
-la proroga, per 12 mesi, dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia;
-la proroga, per 12 mesi, dello stato di emergenza già dichiarato nel territorio del comune di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici che si sono verificati dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di novembre 2019;
Inoltre, ha approvato l’Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023, che individua le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (c.d. decreto Semplificazioni).
Infine, ha esaminato alcune leggi regionali deliberando di non impugnare le seguenti:
-la legge della Regione siciliana n. 21 del 2/10/2020, recante “Norme in materia di cessione di aree alle cooperative edilizie e di cooperative di autorecupero”;
-la legge della Regione Piemonte n. 24 del 7/10/2020, recante “Cofinanziamento Ciclovia VEN.TO”.
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