Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.85 del 18 dicembre 2020, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all’interno o per il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, il testo prevede che:
– nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone rosse”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
– nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette “zone arancioni”, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
– oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Ha, altresì, approvato in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce norme relative alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell’articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51.
L’intervento ridisegna i collegi in conseguenza dell’entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione, riducendo da 630 a 400 il numero dei deputati e da 315 a 200 il numero dei senatori da eleggere a partire dalla prossima legislatura.
La definizione dei collegi è stata effettuata sulla base della proposta della commissione tecnica, composta da dieci esperti in materia e presieduta dal Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Gian Carlo Blangiardo.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
Infine, ha esaminato alcune leggi regionali deliberando di impugnare:
– la legge della Regione Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, recante: “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza” in quanto le disposizioni contenute nell’articolo 2, commi 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, nell’articolo 3, comma 1, lettera a), e nell’articolo 4 consentono la riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che, al momento, in forza delle disposizioni del DPCM3 dicembre 2020, sono inibite o comunque fortemente limitate sul territorio nazionale, in ragione dell’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Tali disposizioni eccedono dalle competenze statutarie e si pongono in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica, in violazione dei principi costituzionali in materia di tutela della salute, di profilassi internazionale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma, della Costituzione, dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione, e del principio di leale collaborazione, desumibile dagli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, nonché in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, in materia di ordine pubblico e sicurezza;
nonchè di non impugnare:
– la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 15/10/2020 recante “Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento)”;
– la legge della Provincia Trento n. 10 del 22/10/2020 recante “Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all’imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali”;
– la legge della Regione Lombardia n. 21 del 26/10/2020 recante “Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale e all’articolo 1 della l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL”;
– la legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 19 del 23/10/2020 recante “Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all’allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre”. La Regione Friuli Venezia Giulia, infatti, si è impegnata ad accogliere i rilievi del Dipartimento della funzione pubblica;
– la legge della Regione siciliana n. 25 del 28/10/2020 recante “Misure per favorire la riduzione dell’utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale ‘Plastic free’”.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
– la rinuncia parziale all’impugnativa della Legge Regionale Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34 recante “Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative”.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |