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COVID-19: Pubblicati nella G.U. 299/2020 il DL n. 158/2020 e nella GU n. 301/2020 il DPCM 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

COVID – 19: DL 2 dicembre e DPCM 3 dicembre – ulteriori misure urgenti

4 Dicembre 2020
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2/12/2020, il DL n. 158/2020 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”:

 

Il Decreto, le cui disposizioni sono in vigore dal 3 dicembre scorso (giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U), ha previsto, in particolare, l’introduzione di specifici divieti agli spostamenti, fatti salvi quelli  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessità  ovvero per motivi di salute nonché il rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o  Provincia  autonoma.

 

In particolare, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà  vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle  giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 sarà vietato anche ogni spostamento tra comuni.

 

Nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, i predetti divieti si applicano anche alle seconde case ubicate in altro Comune.

 

Con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i DPCM di cui all’art. 21 del DL n. 19/2020 possono altresì prevedere, anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 22, dello stesso decreto-legge.

 

In attuazione di tale DL è stato emanato il DPCM 3 dicembre 2020, che sostituisce il DPCM 3 novembre 2020 (cfr. comunicazione Ance del 5 novembre 2020).

 

Le disposizioni del presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3/12/2020, si applicano dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021,

 

In particolare, si segnala che oltre ad aver confermato il divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00  del  giorno  successivo,  è stato introdotto anche il medesimo divieto dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore  7,00  del  1°  gennaio 2021 fatta eccezione per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative, da situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte  della  giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze  lavorative,  di studio, per motivi di salute, per  situazioni  di  necessità o  per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 

Sono stati, inoltre, ribaditi i divieti di cui al suddetto DL n. 158/2020.

 

Sono state confermate le misure di contenimento previste per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata e massima gravità e da un livello di rischio alto.

 

E’ stato confermato l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di  avere  sempre  con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ribadito, altresì, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali previsioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

 

Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a  distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità  a distanza.

 

Alla lettera s) del comma 10 dell’art. 1, è stato confermato che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

 

Si prescrive però che sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

 

Confermato, inoltre, quanto riportato alla lettera nn) del comma 9 dell’articolo 1, in ordine alle attività professionali, per le quali si raccomanda che:

  1. esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalità  a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;
  3. siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  4. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali.

 

Si evidenzia, inoltre, la conferma, all’articolo 4, delle disposizioni che richiamano il rispetto dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività  produttive industriali e commerciali.

 

All’articolo 5 viene confermata la raccomandazione volta a differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

 

È, inoltre, ancora fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’art. 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai suddetti protocolli di cui agli allegati 12 e 13 del presente decreto.

 

Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 6), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 7) e gli obblighi e la procedura per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi chi entra in Italia da determinati Paesi (art. 8), il DPCM qui in esame riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nei precedenti DPCM, con alcune specifiche indicazioni sulle quali si fa riserva di fornire gli opportuni approfondimenti.

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