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Misure in materia di esdebitazione e sovraindebitamento – Anticipate le misure in materia di crisi d’impresa in chiave antiemergenza

Archivio, Fiscalità e incentivi

Crisi d’impresa – OK a misure per le piccole imprese in chiave anti-emergenza

14 Dicembre 2020
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Anticipate alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in materia di esdebitazione e sovraindebitamento in favore di soggetti privati e piccole imprese, per far fronte al peggioramento della situazione economica dovuta all’emergenza sanitaria.

Lo prevede un emendamento approvato il 13 dicembre scorso dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato nell’ambito dell’iter di discussione del Disegno di legge 1994/S, di conversione, con modificazioni, del D.L. 137/2020 (cd. D.L. Ristori).

Come noto, il D.Lgs. 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) entrerà in vigore il 1° settembre 2021.

Tuttavia, per tener conto dell’emergenza dovuta all’epidemia Covid-19, è stata anticipata l’adozione di alcune misure volte a favorire il risanamento del debito per famiglie e piccole imprese, soggetti ai quali non si applicano le procedure concorsuali ordinarie.

In particolare, si tratta di alcune disposizioni che semplificano l’accesso alle procedure da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, in materia di:

  • esdebitazione, ovvero la procedura che consente alla persona fisica, in presenza di specifiche condizioni, la liberazione dai debiti.

In sostanza, il debitore meritevole (cd. “debitore incapiente”), che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro i successivi quattro anni, nell’ipotesi in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% del debito originario (cfr. nuovo art.14-quaterdecies della legge 3/2012).

La procedura viene assistita dall’organismo di composizione della crisi, operante ai sensi della legge 3/2012, che deve fornire una relazione particolareggiata sullo stato d’insolvenza;

  • sovraindebitamento, con particolare riferimento all’accordo di composizione della crisi ed al cd. “piano del consumatore”.

In particolare, tali strumenti vengono estesi anche al socio di società in nome collettivo, in accomandita semplice, o in accomandita per azioni, per i debiti estranei a quelli sociali (cfr. art.6 della legge 3/2012).

Ai fini dell’accesso a tali accordi, viene confermato che il debitore sia assistito dall’organismo di composizione della crisi.

Inoltre, viene eliminata la disposizione in base alla quale, in relazione all’IVA ed alle ritenute operate e non versate il piano possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Pertanto, per tali tributi anche nella procedura di composizione da sovraindebitamento viene ammessa la cd. falcidia del debito IVA[1].

Un’ulteriore novità riguarda la circostanza che l’accordo di composizione della crisi della società di persone produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Le citate disposizioni entreranno in vigore a seguito della conversione in legge del D.L. 137/2020.

 


[1] Cfr. anche, da ultimo, le modifiche agli artt.180 e 182bis del regio decreto 267/1942 (“cd. legge fallimentare”), in tema di “transazione fiscale” introdotte in materia di concordato e di accordo di ristrutturazione dei debiti, in sede di conversione in legge del D.L. 125/2020 (ora legge 159/2020) ed in vigore dal 3 dicembre 2020. In particolare, viene prevista l’omologazione del concordato preventivo ovvero dell’accordo di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria e la proposta di soddisfacimento del Fisco è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

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