L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata nota n. 1057/2020, ha fornito precisazioni utili in ordine alla corretta gestione da parte dei datori di lavoro della fattispecie del distacco intrasocietario, attraverso la quale è possibile l’ingresso in Italia dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione provenienti da Paesi terzi.
Si rammenta che l’ingresso in Italia di tali categorie di lavoratori per prestazioni di lavoro subordinato a seguito di trasferimenti intra-societari, al di fuori delle quote previste dall’art. 3, comma 4, del d. lgs. n. 286/1998 è disciplinato dall’art. 27 quinquies del medesimo decreto, introdotto dal d. lgs. n. 253/2016, in attuazione della direttiva 2014/66/UE (la c.d. “direttiva ICT” – IntraCorporate Transfer).
L’Ispettorato ricorda, innanzitutto, che si definisce “trasferimento intrasocietario” il distacco temporaneo di uno straniero da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo presso l’entità ospitante, intesa quale:
Con circolare interministeriale n. 517/2017 sono stati chiariti gli aspetti relativi alla disciplina del trasferimento intra-societario, riportando in allegato l’elenco dei documenti che l’entità ospitante stabilita in Italia deve presentare allo Sportello Unico Immigrazione per il rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario.
Si rammenta quindi che il citato articolo 27 quinquies, commi 5 e 15, pone a carico dell’entità ospitante che presenta la richiesta una serie di condizioni, in mancanza delle quali il nulla osta è rifiutato o revocato, tra cui “l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza“.
È pertanto indubbio che la disposizione individua nell’entità ospitante, tenuta all’apertura delle posizioni previdenziali in Italia, il soggetto sul quale debba essere compiuta la verifica in
ordine alla necessaria adeguatezza economica.
Laddove l’entità ospitante sia una filiale di casa madre estera, si ritiene possibile valutare in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia.
Resta in ogni caso ferma l’indagine circa l’adeguatezza economica dell’entità ospitante (sia essa filiale o società del gruppo) tesa ad escludere che la stessa sia stata “istituita principalmente allo scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario“, o che “è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica”.
Si tratta di una verifica che non può quindi prescindere dall’analisi dei dati documentali di fatturato riferibili esclusivamente alla distaccataria (rectius entità ospitante), oltre che di altri dati documentali ricavabili ad esempio dal registro delle imprese. Resta ferma la possibilità, ove necessario, di un intervento ispettivo volto a verificare lo svolgimento effettivo delle attività economiche.
L’INL rinvia infine alla nota n. 3464/2017, parimenti allegata, per quanto attiene gli ulteriori aspetti oggetto di verifica ai sensi dell’art. 27 quinquies, comma 15, lett. e) ed f), in relazione al rispetto degli obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili (lett. e) e dell’applicazione di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale (lett. f).
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