L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (DDL 1994/S – Relatori Sen. Vincenzo Presutto del Gruppo parlamentare M5S e Mauro Maria Marino del Gruppo parlamentare IV) con la votazione di fiducia sull’emendamento del Governo che riproduce sostanzialmente le norme approvate nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze (al netto di modifiche stralciate per improponibilità e correzioni in base alle indicazioni espresse nel parere della Commissione Bilancio).
Tra le numerose modifiche approvate si evidenziano in particolare le seguenti:
-vengono previste una serie di modifiche di semplificazione per l’accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori, di cui alla Legge 3/2012 ed in particolare:
-viene dettata una nuova definizione di consumatore comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali;
-viene armonizzata la disciplina della L. 3/2012 con quella prevista dall’art.66 del DLgs 19/2019 (Codice della crisi d’impresa), che ha esteso la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari. Al riguardo viene inserito il nuovo articolo 7-bis in tema di procedure familiari. Tale disciplina trova applicazione sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune. La procedura contempla: la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l’obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate;
–sempre in coordinamento con la disciplina dettata dal nuovo Codice della crisi di impresa vengono modificate altresì le norme relative a contenuto dell’accordo o del piano del consumatore; deposito della proposta di accordo; sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento; procedimento di omologazione del piano del consumatore.
-viene prevista l’abrogazione dei DL nn. 149, 154 e 157/2020 (c.d. Ristori bis, ter e quater), le cui disposizioni sono confluite nel testo, disponendo al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.
–viene modificata la disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, per espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso. In particolare, viene soppressa la norma del DL “Agosto” (DL n. 104/2020) che aveva attribuito i benefici del Fondo solo alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Tali soggetti restano dunque destinatari prioritari delle garanzie del Fondo, in luogo di destinatari esclusivi.
-viene disposta la proroga di 24 mesi (9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno, di cui all’art. 2 della L. 244/2007.
Viene altresì prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro cui la banca è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione del pagamento;
-viene disposto che per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore;
-viene previsto in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021, a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale.
I datori che abbiano richiesto lo sgravio possono, altresì, rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale prevedendo che tale facoltà possa essere esercitata anche con riferimento ad una frazione dei lavoratori interessati dall’esonero;
-viene disposto che, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3, del DLgs 184/97, i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, siano considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021;
-viene stabilito l’obbligo di rispettare la disciplina in tema di equo compenso in favore dei professionisti incaricati per gli interventi collegati ai nuovi super bonus per l’efficienza energetica e sisma bonus, come previsto dal DL Rilancio;
–viene previsto uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che, nel 2021, stipulano contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. In particolare, lo sgravio si applica, nella misura del 100% dei contributi dovuti per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9. Resta ferma, inoltre, l’applicazione dell’aliquota del 10% per gli anni successivi al terzo.
Il decreto legge, in scadenza il 27 dicembre prossimo, passa ora alla Camera, per la seconda e definitiva lettura.
Per i precedenti si veda la notizia “In Evidenza” del 4 novembre u.s.
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