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Pubblicato a fine anno in Gazzetta, il nuovo decreto MIT sul “Caro materiali” non ha rilevato aumenti superiori al 10% per l’anno 2019 rispetto all’anno 2018, rilevanti ai fini del calcolo della compensazione

Archivio, Esecuzione e subappalto, Opere pubbliche

Caro materiali: nessun aumento di prezzi rilevato dal Ministero nel 2019

7 Gennaio 2021
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In Gazzetta Ufficiale (G.U.  n. 321 del 29 dicembre u.s.), è stato pubblicato a fine anno il decreto del Ministero delle infrastrutture del 15 dicembre 2020, c.d. “Caro materiali”.

 

Con riferimento al prezzo dei materiali da costruzione più significativi, il decreto non ha rilevato aumenti, superiori al 10% e rilevanti ai fini della compensazione, per l’anno 2019 rispetto all’anno 2018.

 

Al riguardo, si ricorda che la disciplina del “Caro Materiali” e delle relative compensazioni, concerne i soli appalti, ancora in corso di esecuzione, affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016[1].

 

Con riferimento, quindi, ai contratti affidati prima dell’avvento dell’ultima codificazione, per la determinazione delle compensazioni  riguardanti  i materiali  da  costruzione  più significativi   impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2019, si applicheranno, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta,  le variazioni rilevate nei precedenti decreti ministeriali.

 

In particolare, occorre fare riferimento:

  • A quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019, qualora l’offerta sia  stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019 e  nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2011;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;
  • a quanto rilevato nell’allegato n. 1 del decreto 20 maggio 2019, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006 e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 133, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 163/2006,  la richiesta di compensazioni dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal data di pubblicazione del decreto,  e, quindi, nel caso specifico, entro il  27 febbraio p.v..  

 

Inoltre, l’importo della stessa verrà determinata applicando la metà della percentuale che eccede il 10% al prezzo dei materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno precedente.

 

In allegato, il testo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 29 dicembre 2020.

 


[1] Ciò in virtù di quanto disposto all’articolo 216, comma 27 ter  c.c.p., ai sensi del quale “Ai contratti di lavori affidati prima dell’entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina già contenuta nell’articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

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