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In corso di pubblicazione il DPCM di attuazione del DL 2/2021 con le misure restrittive valide dal 15 gennaio al 5 marzo 2021

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid-19: DPCM– ulteriori misure urgenti

15 Gennaio 2021
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È in corso di pubblicazione il DPCM di attuazione del DL 2/2021 (cfr. comunicazione Ance di oggi) che sostituisce il DPCM 3 dicembre 2020 (cfr.comunicazione Ance del 4 dicembre 2020).

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 15 gennaio al 5 marzo 2021.

Tra le misure di interesse si segnala che è stato confermato l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o  per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

E’ stato, altresì, ribadito l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tali previsioni sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Si segnala, inoltre, che è stato confermato il divieto di spostamenti dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo,fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. n. 2/2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Ai sensi del suddetto D.L, dal 16 gennaio 2020 al 15 febbraio 2020 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. E’, inoltre, fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni  private in modalità  a distanza (art. 1, comma 10, lett. o)).

E’ stato, inoltre, confermato che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza (art. 1, comma 10, lettera s)).

Si prescrive però che sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Confermato, inoltre, quanto riportato, in ordine alle attività professionali (art. 1, co. 9, lettera nn) per le quali si raccomanda che:

  • esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuitiper i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 
Si evidenzia, inoltre, la conferma, all’articolo 4, delle disposizioni che richiamano il rispetto dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali.

All’articolo 5 viene confermata la raccomandazione volta a differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

È, inoltre, ancora fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’art. 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai suddetti protocolli di cui agli allegati 12 e 13 del presente decreto.

Sono state confermate, agli articoli 3 e 4, le misure di contenimento previste per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata (c.d. “zona arancione”) e massima gravità (c.d. “zona rossa”) e da un livello di rischio alto.

Nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto è stato specificato che lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; sono salvi gli spostamenti di cui al periodo precedente dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 6), in cui si segnala alla lettera f) del comma 1, l’eliminazione  del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, in merito agli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 7) e agli obblighi e alla procedura per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi chi entra in Italia da determinati Paesi (art. 8), il DPCM qui in esame riproduce sostanzialmente la disciplina già contenuta nei precedenti DPCM.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia al testo del DPCM.

Si fa riserva di fornire tempestiva comunicazione laddove, in sede di pubblicazione, dovessero essere apportate eventuali modifiche.

 

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