Con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l’INPS comunica gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI in vigore dal 1° gennaio 2021.[1]
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Si riportano di seguito gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale[2] in vigore dal 1° gennaio 2021, nonché la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più elevato:
Trattamenti di integrazione salariale |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) * |
Importo netto (euro) * |
Inferiore o pari a 2.159,48 |
Basso |
998,18 |
939,89 |
Superiore a 2.159,48 |
Alto |
1.199,72 |
1.129,66 |
* Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/86, che attualmente è pari al 5,84%.[3]
I suddetti importi massimi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali[4], come di seguito riportato:
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali) |
|||
Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) * |
Importo netto (euro) * |
Inferiore o pari a 2.159,48 |
Basso |
1.197,82 |
1.127,87 |
Superiore a 2.159,48 |
Alto |
1.439,66 |
1.355,58 |
* Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/86, che attualmente è pari al 5,84%.[5]
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
Per l’anno 2021, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.227,55 euro.
Per il medesimo anno, l’importo massimo mensile della predetta indennità non può in ogni caso superare 1.335,40 euro.[6]
[1] In conformità a quanto disposto rispettivamente dall’art. 3 co. 6 del d. lgs. n. 148/15 e dall’art. 4 co. 2 del d. lgs. n. 22/15.
[2] L’INPS ricorda che i massimali si applicano anche ai trattamenti di integrazione salariale relativi ai contratti di solidarietà disciplinati dal D. Lgs. n. 148/15.
[3] Ai sensi dell’art. 3 co. 5 del d. lgs. n. 148/15. Il citato art. 26 della legge n. 41/86 dispone che “Per i periodi settimanali decorrenti da quello in corso al 1° gennaio 1986, le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale […] sono ridotte in misura pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti […].”
[4] Ai sensi dell’art. 2 co. 17 della legge n. 549/95.
[5] Cfr. nota 3.
[6] L’INPS ricorda che per l’indennità di disoccupazione NASpI non opera la riduzione di cui al citato art. 26 della legge n. 41/86.
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