Con nota n. 15530 del 31 dicembre 2020, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2020/2021.
Scadenze e tasso di interesse per il pagamento rateale
Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata dello stesso è fissato al 16 febbraio 2021.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 scade il 1° marzo 2021. I datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) devono presentare le predette dichiarazioni esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I. online”, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”.
Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2020/2021 da indicare nel modello F24 è 902021.
Il pagamento del premio di autoliquidazione può essere effettuato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In tal caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso pari a 0,59%[1].
Pertanto, si riportano di seguito i coefficienti da moltiplicare rispettivamente per l’importo della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2020/2021, con le relative scadenze di pagamento[2]:
Rata |
Data scadenza |
Data utile per pagamento |
Coefficiente interessi |
1 |
16 febbraio 2021 |
16 febbraio 2021 |
0 |
2 |
16 maggio 2021 |
17 maggio 2021 |
0,00143863 |
3 |
16 agosto 2021 |
20 agosto 2021 |
0,00292575 |
4 |
16 novembre 2021 |
16 novembre 2021 |
0,00441288 |
Nel caso in cui il datore di lavoro presuma di erogare nell’anno 2021 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2020, deve inviare all’Istituto entro il 16 febbraio 2021 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando l’importo previsto per l’anno 2021; a tal fine, va utilizzato il servizio “Riduzione Presunto”. Il predetto importo costituisce la base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2021 (in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2020), fatti salvi eventuali controlli dell’INAIL sull’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte.
Addizionale per il Fondo vittime dell’amianto
La legge di bilancio 2021[3] ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l’addizionale a carico delle imprese per il Fondo vittime dell’amianto, prevista dall’art. 1 comma 244 della legge n. 244/07. Si ricorda che la legge di bilancio 2018 aveva già sospeso l’applicazione dell’addizionale per gli anni 2018-2019-2020.
Come precisato dall’INAIL nella nota in esame, la legge di bilancio 2021 “ha definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2021 la quota del Fondo a carico delle imprese dopo il periodo transitorio di non applicazione, precedentemente limitato al triennio 2018-2020”.
Riduzioni del premio assicurativo
Nel rinviare alla nota allegata per le relative istruzioni operative, si segnalano, per quanto di interesse:
Per ulteriori dettagli, la nota in esame rinvia alla “Guida all’autoliquidazione 2020/2021”, pubblicata nel sito dell’Istituto nella sezione Attività – Assicurazione – Premio assicurativo – Autoliquidazione.
[1] Tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2020, pubblicato dal Ministero dell’Economia sul sito del Dipartimento del Tesoro.
[2] Le scadenze di pagamento tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine del giorno 16 cada di sabato o in un giorno festivo, nonché della possibilità di effettuare il versamento delle somme in scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
[3] Legge n. 178/20, art. 1 co. 358, ultimo periodo.
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