Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 2 del 22 febbraio u.s, ha approvato il decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.
Ha altresì deliberato la proroga, per sei mesi, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati:
– nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania;
– nei giorni 20 e 21 dicembre 2019 nel territorio della Regione Liguria.
In aggiunta, è stata deliberata la nomina del generale di corpo d’armata Pietro Serino a Capo di stato maggiore dell’Esercito; la conferma dell’incarico di Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse alla dottoressa Silvana Riccio; la conferma del dott. Nicola Latorre nell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia industrie difesa.
Ha, infine, esaminato alcune leggi delle Regioni e delle Province Autonome deliberando, tra l’alto, di non impugnare:
-la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 17/12/2020, recante “Modifiche della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante ‘Territorio e paesaggio’”;
-la legge della Regione Calabria n. 36 del 30/12/2020, recante “Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (norme in materia di usi civici). Proroga termini”;
-la legge della Regione Liguria n. 30 del 28/12/2020, recante “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
-la legge della Regione siciliana n. 34 del 29/12/2020, recante “Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta”;
-la legge della Regione Toscana n. 102 del 30/12/2020, recante “Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e differimento del termine per l’approvazione delle varianti di cui all’articolo 222, comma 2bis, della l.r. 65/2014. Modifiche alla l.r. 31/2020”;
-la legge della Regione Veneto n. 42 del 30/12/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e da procedure di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità”.
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