Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l’INPS fornisce una sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali contenute nella legge di bilancio 2021 (legge n. 178/20).
Si illustrano di seguito quelle di interesse per il settore.
Trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) con causale “Covid-19”[1]
Come anticipato nel messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021 (cfr. comunicazione Ance del 2 febbraio 2021), l’INPS illustra, su conforme avviso del Ministero del Lavoro, le novità introdotte dalla legge di bilancio in tema di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 e fornisce istruzioni per la corretta gestione delle relative domande.
Si segnala, in particolare, che i suddetti trattamenti trovano applicazione ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 4 gennaio 2021 (anziché al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge di bilancio).
Ciò in considerazione del fatto che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (cadente di venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021.
Per le restanti indicazioni fornite dall’INPS nella circolare in commento, si rinvia alla tabella di sintesi allegata.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività[2]
E’ stata prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa rispettivamente di 200 e di 50 milioni di euro, la possibilità, per le aziende che abbiano cessato o cessino l’attività produttiva e qualora sussistano determinate condizioni finalizzate alla gestione del personale in esubero, di accedere, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS per crisi aziendale per cessazione di attività, di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/18, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/18, e s.m.i.).
L’INPS ricorda che l’erogazione del suddetto trattamento avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto.
Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica[3]
E’ stata prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa rispettivamente di 130 e di 100 milioni di euro, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 22-bis del D. Lgs. n. 148/15, che prevedono la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, in deroga ai limiti di durata stabiliti dalla legislazione ordinaria, di richiedere la proroga dell’intervento di CIGS, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali.
La proroga della CIGS può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà e di 6 mesi in caso di crisi aziendale.
Per questa specifica fattispecie, l’INPS conferma le istruzioni operative e i codici forniti con il messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
[1] Legge n. 178/20, art. 1 co. 299-305.
[2] Legge n. 178/20, art. 1 co. 278.
[3] Legge n. 178/20, art. 1 co. 285.
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