L’appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è determinata dall’attività in concreto svolta e non dal CCNL applicato ai propri dipendenti, anche distaccati. E’ questo quanto statuito dal Tribunale di Catanzaro
Trasmessa dalla CNCE, con l’allegata comunicazione n. 761 del 10 febbraio 2021, l’ordinanza di rigetto resa dal Tribunale di Catanzaro, avverso il ricorso d’urgenza promosso da una impresa che, in qualità di distaccante nell’ambito di lavorazioni di armamento ferroviario, riteneva di non essere obbligata alla contribuzione in Cassa Edile, in virtù del codice Ateco ad essa attribuito, con conseguente applicazione del CCNL metalmeccanico.
Il Giudice ha, però, statuito che “la documentazione acquisita non consente di affermare, sulla base di un giudizio di verosimiglianza tipico di questa fase sommaria, che la società ricorrente svolga attività prevalente riconducibile al settore metalmeccanico”.
I contratti per distacco temporaneo di manodopera qualificata, infatti, avevano ad oggetto attività che rientrano, secondo le previsioni del CCNL per l’Edilizia, in ambito edile.
Il giudice ha, altresì, rilevato che non sussiste alcun tipo di automatismo tra il codice Ateco assegnato da parte dell’ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e l’attività in concreto svolta dall’azienda.
E’ stato, pertanto, statuito, confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo ord. Cass. n. 9803 del 26.05.2020) in ambito previdenziale, che l’attività svolta prevale sul CCNL applicato dall’impresa ai propri dipendenti: ai fini dell’inquadramento previdenziale, l’appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è, dunque, determinata dall’attività in concreto svolta che prevale sul tipo di CCNL applicato ai propri dipendenti”.
Per quanto non riportato nella presente si rimanda alla nota allegata.
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