CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” (2845/C)
Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio hanno approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 12
Aggiuntivi
-a modifica degli art. 385 e 386 del Dlgs 14/2019 recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, viene differito al 1° settembre 2021 il termine per l’emanazione dei decreti ministeriali che dovranno introdurre modelli standard di fideiussione e di polizza assicurativa decennale a beneficio dell’acquirente di immobili da costruire;
Emendamenti 12.47, 12.131, 12.90 e 12.148 a firma di parlamentari
-viene esteso fino al 30 giugno 2021 il riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 38-ter del DL 34/2020 per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino alla suddetta data.
Emendamento 12.73 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 13
Aggiuntivi
–viene differito al 31 dicembre 2021 il termine di cui all’art. 1, c. 10 del DL 32/2019 cd. “Sblocca cantieri” fino al quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 25 del Dlgs 50/2016 con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del suddetto Dlgs 50/2016;
Emendamenti 13.311, 13.285, 13.145, 13.61, 13.272 a firma di parlamentari
-viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 o, se anteriore, fino alla data di nomina dei Commissari straordinari previsti dal DL 32/2019, il commissariamento per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari e dell’asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina, effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e9, del DL 133/2014;
Emendamenti 13.228 e 13.35 a firma di parlamentari
-viene disposta la proroga, limitatamente al 2021, dei termini di cui all’art. 30, c. 14-bis, del DL 34/2019, in materia di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Emendamento 13.212 a firma di parlamentare
Art. 17
Aggiuntivi
Vengono disposte una serie di proroghe di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell’Italia centrale colpiti dal sisma del 2016. Tra queste:
-il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini di cui agli artt. 28 e 48 del DL 189/2016 entro cui è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei territori in questione;
Emendamenti 17.080, 17.073, 7.79 e 3.73 (tutti nuova formulazione) a firma di parlamentari
-l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.
Emendamenti 7.77, 17.010, 17.058 (tutti nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 22
Aggiuntivi
-viene riprodotto il testo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2021, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in oggetto, con cui viene stabilito che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Viene, inoltre, disposto che i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni sono prorogati di quattordici mesi. Viene, altresì, disposta la proroga al 28 febbraio 2021 del termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie e la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati;
Emendamento 22.0200 a firma del Governo
-viene riprodotto il testo dell’articolo 1 del decreto-legge n. 182 del 2020, contestualmente abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto in oggetto, con cui viene stabilito che sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall’art.1, c.8,della L. 178/2020. In particolare, viene precisato che la detrazione introdotta spetta nella misura degli importi indicati esclusivamente per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e che per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta con importi raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020.
Emendamento 22.0100 a firma del Governo
Scheda emendamenti in Commissione
Il provvedimento di contenuto composito, oltre ad introdurre norme di proroga di disposizioni in scadenza, prevede disposizioni di carattere ordinamentale su varie tematiche.
In particolare, dispone: la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, tra cui lo smart working in modalità semplificate; la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di elevare l’anticipazione fino al 30%, sia per i lavori in corso, sia per le nuove gare; la proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di affidare i lavori di manutenzione (ordinaria e straordinaria, senza rinnovo parti strutturali) sulla base di un progetto definitivo “alleggerito”; la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione della terna di subappaltatori in gara (nonché del connesso obbligo di verifica in gara dei requisiti in capo ai subappaltatori “nominati”) nonché l’innalzamento del limite del subappalto al 40% fino al 30 giugno 2021; la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità”.
Il decreto legge che scade l’1 marzo p.v, passa ora all’esame dell’Aula.
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