Facendo seguito alla comunicazione Ance del 23 marzo 2021, si segnala che l’INPS, con il messaggio n. 1297/21, ha fornito prime indicazioni sulla gestione delle domande dei trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” disciplinati dal Decreto Sostegni (art. 8 del DL n. 41/21), in attesa della pubblicazione di apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio e le relative istruzioni operative.
Trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD)
Proseguendo nella logica della selettività già tracciata dalla legge di bilancio 2021, il citato art. 8 differenzia sia la durata massima che l’arco temporale di fruibilità in base al tipo di trattamento che il datore di lavoro, che sospenda o riduca l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, può richiedere:
Non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai suddetti trattamenti (CIGO/ASO/CIGD).
Con specifico riferimento alle prestazioni di ASO e CIGD, si ricorda che le 12 settimane previste dalla legge di bilancio 2021 possono essere fruite nell’arco temporale dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.[1] In proposito, l’INPS chiarisce che il nuovo periodo di 28 settimane introdotto dal Decreto Sostegni deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente. Di conseguenza, i datori di lavoro di cui trattasi hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti di ASO/CIGD fino al 31 dicembre 2021; resta fermo, tuttavia, che le 12 settimane previste dalla legge di bilancio devono essere collocate entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Modalità di richiesta delle integrazioni salariali
Per le domande di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD relative alle nuove settimane introdotte dal Decreto Sostegni, i datori di lavoro devono utilizzare la nuova causale “COVID-19 – DL 41/21”.
Con specifico riferimento ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) relativi a datori di lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano, devono essere utilizzate rispettivamente le seguenti nuove causali: “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”.
CIGO per le aziende che si trovano in CIGS
Anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza Covid-19, possono accedere al trattamento di CIGO disciplinato dal medesimo Decreto Sostegni, per una durata massima di 13 settimane nell’arco temporale dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Ciò a condizione che le predette imprese rientrino in un settore per cui sussista il diritto di accesso alla CIGO (come nel caso del settore edile).
In tal caso, per la domanda di CIGO deve essere utilizzata la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21 – sospensione Cigs”.
Destinatari del nuovo periodo di trattamenti
L’accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dal Decreto Sostegni è consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021.
Potranno quindi richiedere tali trattamenti anche datori di lavoro che non abbiano mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali “Covid-19” introdotte in precedenza.
Lavoratori beneficiari
Per espressa disposizione di legge, i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal Decreto Sostegni trovano applicazione per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto medesimo.
Termini decadenziali di trasmissione delle domande
Con riferimento al termine decadenziale di invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, il Decreto Sostegni conferma il regime vigente: le istanze devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il medesimo Decreto prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto stesso, ossia al 30 aprile 2021. Tale termine risulta, però, meno favorevole di quello derivante dall’applicazione della regola ordinaria (31 maggio 2021, per sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021). Come auspicato, l’INPS ha chiarito in proposito che, dal momento che la predetta disposizione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta disciplinato dalla regola ordinaria anche per le domande relative a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021, che pertanto dovranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.
Termini decadenziali di trasmissione dei dati di pagamento
Anche per il termine decadenziale di trasmissione all’INPS dei dati di pagamento è stato confermato il regime vigente: nel caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.
Decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione con i relativi oneri resta a carico del datore di lavoro inadempiente.
Modalità di pagamento della prestazione
Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza Covid-19, il Decreto Sostegni estende anche ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) la facoltà di anticipazione da parte del datore di lavoro, con successivo conguaglio.[2] Pertanto, come indicato dall’INPS, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa relative a trattamenti di CIGD decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.
Fermo restando quanto sopra, per i trattamenti di CIGO e ASO rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare il pagamento delle prestazioni ai lavoratori e di recuperare successivamente i relativi importi con il sistema del conguaglio o, in alternativa, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produrre documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Inoltre, anche con riferimento ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal Decreto Sostegni trova applicazione, nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, la possibilità per il datore di lavoro di richiedere l’anticipo del 40% della prestazione. Sul punto, l’Istituto rinvia alle indicazioni fornite nel messaggio n. 2489/20 e nella circolare n. 78/20.[3]
Flusso telematico “UniEmens-Cig”
Per le domande di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dal Decreto Sostegni (e, quindi, relative a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021), la trasmissione dei dati necessari per il calcolo e la liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o per il saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché per l’accredito della relativa contribuzione figurativa, sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
L’Istituto preannuncia che i contenuti del nuovo flusso telematico e le conseguenti indicazioni operative, che ne consentano la gestione informatica, saranno illustrati con un’apposita circolare di prossima pubblicazione.
[1] A differenza di quanto previsto dalla medesima legge di bilancio per le 12 settimane di CIGO, utilizzabili nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
[2] Tale facoltà, già prevista per i trattamenti di CIGO e ASO, nel caso della cassa integrazione in deroga (CIGD) era finora limitata alle sole aziende c.d. plurilocalizzate.
[3] Si ricorda che sullo stesso argomento l’INPS ha emanato il successivo messaggio n. 4335/20 (cfr. comunicazione Ance del 24 novembre 2020).
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