Forniti dall’Inps chiarimenti sul congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti alla luce delle innovazioni apportate nel merito dalla Legge di bilancio 2021
L’Inps, con la circolare n. 42/2021 – Allegato 1, ha fornito chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti a fronte delle modifiche apportate dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) alle disposizioni sulla materia contemplate dalla legge n. 92/2012.
Si rammenta che la legge di Bilancio 2021 ha disposto:
In ordine alle modalità di presentazione della domanda, l’Inps, richiamando quanto già precisato con la citata circolare n. 40/2013, rammenta che possono presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità sia effettuato direttamente dall’Inps. Nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta la fruizione del congedo solo al proprio datore di lavoro, il quale provvederà a darne comunicazione all’Inps attraverso il flusso Uniemens (cfr. messaggio n. 6499/2013 – Allegato 1).
Resta ferma la disciplina dell’istituto in esame contemplata dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2012.
[1] L’Inps chiarisce che il congedo può dunque essere fruito, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
Restano pertanto esclusi i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo).
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