SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021 (DDL 2066/S).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali.
Il provvedimento proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei DL 19 e 33 del 2020 e conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Prevede, altresì fino al 5 marzo 2021, una serie di ulteriori misure di limitazione alla circolazione delle persone sull’intero territorio nazionale.
Il decreto legge, in scadenza il 15 marzo 2021, nella settimana di riferimento è stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali (vedi dopo) e, in seconda lettura, dalla Commissione Affari sociali della Camera (si veda la Sintesi n. 9/2021). Il provvedimento passa, ora, all’esame dell’Aula della Camera.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021 (DDL 2066/S).
La Commissione Affari costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con alcune modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Articolo 1
Vengono recepite le disposizioni contenute nei decreti legge emanati successivamente (DL 12/2021 e 15/2021 che vengono contestualmente abrogati) recanti ulteriori misure di limitazione della circolazione sul territorio.
Emendamento 1.1000 del Governo
Articolo 3
Viene precisato che il Governo è tenuto a trasmettere ogni 60 giorni una relazione alle Camere sullo stato di attuazione del piano strategico della distribuzione vaccinale e ne informi periodicamente la Conferenza Stato Regioni.
Emendamento 3.14 nuova formulazione a firma di parlamentari
Scheda emendamenti in Commissione
Il decreto legge nella settimana di riferimento è stato approvato dall’Aula.
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