Con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021, l’INPS fornisce le indicazioni operative sulla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” tramite il flusso “UniEmens-Cig”, introdotta dal Decreto Sostegni (art. 8 comma 5 del DL n. 41/21; cfr. comunicazioni Ance del 23 marzo 2021 e del 31 marzo 2021).
Ambito di applicazione della norma
Il nuovo flusso “UniEmens-Cig” si inserisce nel quadro dei provvedimenti finalizzati a semplificare il sistema di pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” (CIGO/ASO/CIGD). Con questa innovazione si prevede il superamento del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”).
Rientra nel campo di applicazione del nuovo sistema di trasmissione il flusso dei dati relativo ai trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” a pagamento diretto decorrenti da “aprile 2021”.
Termini di trasmissione del flusso “UniEmens-Cig”
Dal momento che la novità riguarda soltanto una diversa modalità di trasmissione dei dati, anche per l’invio del flusso “UniEmens-Cig” si applica il termine decadenziale previsto dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali con causale “Covid-19”: nel caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione con i relativi oneri resta a carico del datore di lavoro inadempiente.[1]
Periodo transitorio
Per consentire una transizione graduale al nuovo sistema, è prevista una prima fase di durata semestrale in cui la trasmissione dei dati di pagamento potrà avvenire o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
Tale scelta è effettuata dal datore di lavoro al momento dell’invio del primo flusso di dati di pagamento relativo a periodi decorrenti da “aprile 2021”. Pertanto, tutte le trasmissioni successive alla prima e riferite allo stesso “Ticket” dovranno essere inviate con la stessa modalità scelta per il primo invio.
Estensione del nuovo flusso “UniEmens-Cig” alle integrazioni salariali con causali ordinarie
Fin da subito sarà possibile utilizzare il nuovo flusso “UniEmens-Cig” anche per inviare i dati dei pagamenti diretti riferiti a periodi di integrazione salariale con causali ordinarie, per consentire all’INPS di valutarne, nell’arco del suddetto periodo transitorio, l’eventuale definitiva estensione a tutti i trattamenti di integrazione salariale.
Caratteristiche e vantaggi del nuovo flusso “UniEmens-Cig”
L’Istituto illustra i vantaggi del nuovo flusso telematico rispetto all’attuale modalità di trasmissione dei dati tramite il modulo “SR41”:
Struttura e composizione del nuovo flusso telematico sono illustrati nel documento tecnico allegato alla circolare in commento.
Per le istruzioni operative relative alla compilazione e all’eventuale variazione del flusso “UniEmens-Cig”, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 7 e 8 della circolare medesima.
Inoltre, l’Istituto segnala che, analogamente a quanto già in uso per l’UniEmens standard, i flussi “UniEmens-Cig” sono sottoposti preliminarmente ai controlli di accoglienza e, una volta trasmessi, ai controlli di coerenza, congruità e compatibilità già previsti per le prestazioni a conguaglio. La struttura del flusso consente, peraltro, di trattare distintamente le singole posizioni/denunce, in modo che eventuali posizioni che non dovessero superare i controlli non pregiudichino la lavorazione e la liquidazione delle restanti posizioni inviate con il medesimo flusso.
Infine, come già avviene per le prestazioni a conguaglio, anche per quelle a pagamento diretto l’INPS mette a disposizione lo strumento del “Cruscotto CIG-Fondi”, che consente a datori di lavoro e intermediari di consultare lo stato della denuncia e le eventuali segnalazioni di anomalie.[2]
[1] Art. 8 comma 4 del DL n. 21/41.
[2] L’Istituto precisa al riguardo che, con specifico riferimento a eventuali segnalazioni in ordine a coordinate IBAN che dovessero risultare errate o non intestate al beneficiario della prestazione, il datore di lavoro potrà inviare un flusso in variazione in cui potrà sia indicare nuove coordinate in sostituzione delle precedenti sia una nuova denuncia senza compilare l’elemento IBAN. In quest’ultimo caso, l’INPS procederà a effettuare un bonifico domiciliato presso Poste Italiane (fermo restando che, in conformità alla normativa antiriciclaggio, non sarà possibile effettuare tale bonifico domiciliato per importi superiori a 1.000 euro).
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