Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia (cfr. da ultimo comunicazione Ance del 29 marzo 2021) per segnalare che l’Inps, con la circolare n. 63/2021, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alla fruizione del congedo introdotto dal decreto-legge n. 30/2021 a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato (c.d. Congedo 2021).
Si rammenta che il congedo attiene i lavoratori (anche affidatari o collocatari) con figli conviventi minori di anni 14 affetti da COVID-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa, nonché con figli con disabilità (anche over 14 e non conviventi) in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave. I periodi di astensione fruiti sono indennizzati al 50% della retribuzione e sono coperti da contribuzione figurativa.
Ad integrazione dei chiarimenti già forniti, l’Istituto precisa che, nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione è comunque corrisposta un’unica indennità.
È possibile annullare le domande di Congedo 2021 per genitori relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande del congedo di cui trattasi relative a periodi già fruiti. In caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto.
Oltre a richiamare le situazioni di compatibilità/incompatibilità del congedo con altre tipologie di assenza relative all’altro genitore, per le quali si rimanda per i dettagli alla circolare in argomento, viene ribadito, in particolare, in ordine alla presentazione della relativa domanda, che, nelle more dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del Congedo 2021 con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima presentando l’apposita domanda telematica all’Inps. Le relative istruzioni saranno fornite con apposito messaggio.
Si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021 (data di entrata in vigore del citato d.l. n. 30/2021) e purché ricompresi all’interno del periodo di durata individuato nelle apposite certificazioni.
Nel fornire specifiche istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens (nuovo codice evento per i lavoratori dipendenti del settore privato MZ2), l’Inps sottolinea che la domanda di congedo dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
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