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Fornite dall’Inps ulteriori istruzioni in merito alle tutele previste per i lavoratori sottoposti a quarantena e i lavoratori cosiddetti “fragili”.

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Covid-19 – Lavoratori sottoposti a quarantena e lavoratori fragili – Ulteriori chiarimenti Inps

30 Aprile 2021
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Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia concernenti le previsioni della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) (cfr. comunicazione Ance del 20 gennaio 2021), per segnalare che l’Inps, con il messaggio n. 1667/2021, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle tutele spettanti ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (art. 26 del d.l. n. 18/2020 e s.m.).

 

Con il messaggio in esame l’Inps evidenzia in particolare che, per i lavoratori “fragili”, il decreto-legge n.41/21 (c.d. decreto Sostegni – art. 15) ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera, precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile[1] e che tale periodo non debba essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento. Si ribadisce inoltre, come già chiarito con il precedente messaggio n. 171/2021, che l’Istituto procederà al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

 

Il citato decreto-legge n. 41/2021 non ha invece apportato modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In proposito, si ricorda che, ai sensi della legge di bilancio 2021, il medico redattore del certificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare “gli estremi del provvedimento” che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, agevolando la trattazione dei certificati prodotti nell’anno in corso.

 

Per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, l’Inps ha invece precisato che, tenuto conto del quadro normativo vigente e degli indirizzi forniti nel merito dal Ministero del lavoro[2], la tutela della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sarà riconosciuta in tutti i casi in cui sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la quarantena, anche laddove non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, con l’eccezione di quei certificati nei quali la diagnosi riportata sia espressamente riferita a “ordinanza dell’autorità amministrativa locale”.

 

 

 

 


 

[1] Si rammenta che i lavoratori “fragili” svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

 

[2] A fronte delle difficoltà riscontrate per gli eventi afferenti al 2020, per i quali in un primo tempo, era richiesta, ai fini della tutela della quarantena, la trasmissione di apposito certificato di malattia del medico curante con gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, il Ministero del lavoro ha poi precisato sia che le misure adottate da diverse Regioni – con cui è stata affidata esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica – possono ritenersi valide, sia che è possibile sanare le certificazioni carenti di provvedimento nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.

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