Ai fini del credito di imposta gli investimenti in beni strumentali 4.0, l’attività di manutenzione di oleodotti, con l’impiego temporaneo di mezzi e personale fuori del territorio dello Stato, non configura delocalizzazione se i beni agevolati appartengono alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 259 del 19 aprile 2021 resa ad una società produttrice di attrezzature robotizzate per la manutenzione o realizzazione di tubazioni per il trasporto di idrocarburi, circa la spettanza del credito di imposta 4.0.
La legge 160/2019 (Bilancio 2020) ha sostituito il superammortamento e l’iperammortamento[1] che agevolavano l’acquisto di beni strumentali nuovi anche volti alla trasformazione tecnologica, con un credito di imposta che ha trovato applicazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 o, a determinate condizioni, al 30 giugno 2021.
L’ultima legge di Bilancio n.178/2020[2] ha prorogato ulteriormente il beneficio sino al 31 dicembre 2022, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2023, incrementando le percentuali di spettanza e il tetto massimo di costi agevolabili.
All’origine dei dubbi dell’istante, nel caso di specie, vi è la disposizione normativa[3] che istituisce un meccanismo di recupero del credito d’imposta già fruito ove i beni oggetto dell’investimento agevolati vengano destinati a strutture produttive ubicate all’estero prima dello scadere del 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno di investimento.
Questo lasso tempo viene definito dalla norma per garantire che l’agevolazione fiscale sia diretta a favorire investimenti tecnologici destinati a strutture produttive italiane, e vale non solo per la delocalizzazione, ma anche per la cessione del bene anzitempo.
Nel caso di specie, però, sebbene l’attività del contribuente istante sia svolta prevalentemente presso impianti siti all’estero, l’Agenzia non contesta la fruizione del beneficio.
Il parere positivo dell’Amministrazione finanziaria si basa sulla considerazione che i beni oggetto di investimento nel caso specifico sono destinati, proprio per la loro funzione, ad essere utilizzati al di fuori della sede produttiva dell’impresa là dove sono collocati gli oleodotti (pipeline), eventualmente, anche al di fuori del territorio nazionale, e sul fatto che il luogo in cui di volta in volta è realizzato l’intervento di manutenzione non ha, in quanto a beni materiali, immateriali e risorse umane, caratteristiche tali da rappresentare una «struttura produttiva».
Di conseguenza, nel caso specifico l’utilizzo del bene al di fuori del territorio italiano, non comporta il recupero dell’agevolazione fruita.
Di seguito un rapido riepilogo delle percentuali del credito di imposta 4.0 come modificato dalla legge di Bilancio 2021:
beni strumentali materiali e immateriali 4.0 |
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investimento |
Periodo |
Credito |
Periodo |
Credito |
Beni materiali 4.0 di cui all’allegato A della Legge 232/2016 |
16 novembre 2020 31 dicembre 2021[4]
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50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln € 30% del costo per la quota di investimenti > 2,5 mln e fino a 10 mln € 10% del costo per la quota di investimenti > 10 mln e fino al limite massimo di 20 mln € |
1° gennaio 2022 31 dicembre 2022[5]
|
40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln € 20% del costo per la quota di investimenti > 2,5 milioni e fino a 10 mln € 10% del costo per la quota di investimenti > 10 mln € e fino al limite massimo di 20 mln € |
Beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B della Legge 232/2016 |
16 novembre 2020 31 dicembre 2022[6] |
20% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln € |
[1] Cfr. Rispettivamente i commi 8 e 9, della Legge 232/2016.
[2] L’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge 170/2020.
[3] Cfr. si tratta dell’art. 1, comma 193, Legge 160/2019 per gli investimenti effettuati come nel caso di specie nel 2020. Si veda per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 l’ art. 1, comma 1060 della legge 178/2020. In tale ultima disposizione il termine del cd. “periodo di sorveglianza” decorre dall’anno di entrata in funzione del bene ovvero da quello di avvenuta interconnessione.
[4] o entro il 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione.
[5] o entro il 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti per il 20 % del costo di acquisizione.
[6] come nota 5.
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