Pubblicata nella GU n. 81/2021 l’Ordinanza 02.04.2021 che proroga al 30 aprile 2021, le misure per coloro che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato in uno o più stati e territori di cui all'elenco C
Si fa seguito alla comunicazione Ance del 31 marzo 2021, per informare che è stata firmata, dal Ministro della Salute Speranza, l’Ordinanza 2 aprile 2021, pubblicata nella G.U. n. 81 del 3 aprile scorso, con la quale è stata disposta la proroga al 30 aprile 2021 delle misure introdotte dall’Ordinanza 30 marzo 2021 (in vigore dal 31 marzo al 6 aprile 2021).
Pertanto, coloro che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dovranno, fino al nuovo termine, adempiere ai seguenti obblighi:
Fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50[1] del citato decreto, restano esclusi dai suddetti obblighi i casi di cui all’art. 51, comma 7 del DPCM 2 marzo 2021[2].
Sono state, inoltre, prorogate fino al medesimo termine le misure contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021, relative agli ingressi in Italia dal Brasile.
E’ stato, altresì, previsto che agli spostamenti da e per l’Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l’Irlanda del nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui al suddetto elenco C dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, come integrata dalle disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021.
Previsto, infine, che agli spostamenti da e per la Regione del Tirolo, il periodo di isolamento fiduciario è pari a 14 giorni.
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