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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92/2021 l’Ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, in vigore dal 17 aprile scorso fino al 30 aprile 2021 (salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni), che introduce importanti modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l’estero

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Ordinanza Ministero della Salute 16.04.21 – spostamenti da e verso l’estero

21 Aprile 2021
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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92/2021 l’Ordinanza del Ministro della salute 16 aprile 2021, in vigore dal 17 aprile scorso fino al 30 aprile 2021 (salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni), che introduce importanti modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.

In particolare, è stato previsto che, dal 19 aprile 2021, fermi restando i divieti e le  limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall’art. 49[1] del DPCM 2 marzo 2021, chiunque faccia ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori  esteri di cui agli elenchi C[2], D[3] ed E[4]  dell’allegato 20 del predetto  DPCM:

  • deve  presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, la certificazione di essersi sottoposto nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.

Tale previsione non si applica, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50[5], nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f)[6], g), l)[7], m)[8], o).

E’ stato, inoltre, previsto che, per le persone che abbiano soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, in Stati e territori di cui ai suddetti elenchi D ed E dell’allegato 20 del predetto decreto:

  • il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, di cui all’art. 51, commi da 1 a 5, del DPCM 2 marzo 2021, è rideterminato in 10 giorni, con l’obbligo di effettuare un test molecolare o  antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.

Inoltre, chiunque faccia ingresso, per una qualsiasi durata, nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B[9], C, D ed E dell’allegato 20 al DPCM 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a:

  • compilare uno specifico modulo dilocalizzazione formato digitale[10] e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione suddetta di cui all’art. 50, comma 1, DPCM 2 marzo 2021, che potrà essere resa in alternativa al modulo di localizzazione esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.

E’ stato, inoltre, previsto che, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, sono vietati l’ingresso ìe il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile, salvo in presenza di una delle seguenti situazioni e a condizione che non presentino sintomi da Covid-19:

  1. abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
  2. rientrino nei casi di cui all’art. 51, comma 7,  lettera  n)[11], del DPCM 2 marzo 2021;
  3. intendano raggiungere il  domicilio, l’abitazione o  la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
  4. siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.

Tali ingressi sono consentiti, fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti, nel rispetto dei seguenti  obblighi:

  1. presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  2. test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
  3. a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’art. 51, commi da 1 a 5, del  DPCM  2  marzo  2021,  previa comunicazione  del  proprio  ingresso nel territorio  nazionale  al Dipartimento di prevenzione  dell’azienda  sanitaria competente  per territorio;
  4. ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

L’ingresso  nel  territorio nazionale è, inoltre, consentito nelle situazioni  previste  all’art.  51, comma 7, lettere f)[12], m)[13] e n), del DPCM 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51, secondo la seguente disciplina:

  1. adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’art.50;
  2. presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  3. l territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  4. sottoposizione  a  un  test  molecolare o antigenico,  da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone, al  momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Le disposizioni di cui all’art. 2[14] e all’art. 3, comma 2[15], dell’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, cessano di trovare applicazione con riferimento agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la  Regione del Tirolo.

 


[1]Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

[2] Elenco C Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

[3] Elenco D Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonche’ gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2

[4] Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

[5] dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

[6] f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle centoventi ore per  comprovate esigenze  di lavoro,  salute  o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di iniziare il  periodo  di  sorveglianza  e  di  isolamento  fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5

[7] l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora

[8] m)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all’estero  per  comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore

[9] Elenco B Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

[10] nei  termini  e  secondo   la tempistica  individuati  con  apposita  circolare   dalla   Direzione generale della prevenzione sanitaria

[11] n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al  personale militare, compreso quello in rientro dalle  missioni  internazionali,  e  delle Forze di Polizia, al personale del Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e  dei  Vigili  del  fuoco  nell’esercizio delle loro funzioni

[12] f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di iniziare il  periodo  di  sorveglianza  e  di  isolamento  fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;

[13] m)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all’estero  per  comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore

[14] ai fini del contenimento della diffusione del virus  SARS-CoV-2, le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 13  febbraio 2021 regolante l’ingresso di  viaggiatori  provenienti  dal  Brasile, sono prorogate fino al 30 aprile 2021. 

[15] per la Regione del Tirolo il periodo di  isolamento  fiduciario  di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute  30 marzo 2021, è pari a quattordici giorni

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