Si trasmette, per opportuna informativa, la Comunicazione della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili n.775, in materia fiscale.
Nel fare rinvio alla nota “Nuove linee di indirizzo per le Casse Edili/Edilcasse sugli aspetti fiscali delle contribuzioni/prestazioni afferenti le Casse”, allegata alla richiamata Comunicazione, si riporta di seguito una breve sintesi del contenuto.
CONTRIBUZIONI
Premessa
La recente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.54/E/2020, ha previsto l’esclusione dall’imponibilità fiscale dei contributi versati agli Enti bilaterali nei seguenti casi
1. qualora il contratto, l’accordo o il regolamento aziendale prevedano soltanto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire dette prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un Ente o a una Cassa. In questo caso la contribuzione all’Ente bilaterale risulterebbe a esclusivo interesse del datore di lavoro, non generando materia imponibile per i lavoratori;
2. qualora i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro all’Ente bilaterale non risultino riferibili alla posizione di ogni singolo dipendente, ovvero non sia possibile rinvenire un collegamento diretto tra il versamento contributivo effettuato dal datore di lavoro e la posizione di ogni singolo lavoratore
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha pertanto affermato l’assunto secondo il quale ove il contributo versato all’Ente sia cumulativo ed indifferenziato, non sussiste un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore e pertanto non vi è una componente reddituale nei confronti dei propri dipendenti.
E’ il caso della contribuzione dovuta dall’impresa alla Cassa Edile che viene calcolata, non in riferimento alla retribuzione di ciascun dipendente della stessa impresa, ma sulla base della massa salariale complessiva di ogni mese.
Conclusioni
La contribuzione versata alle Casse dall’impresa non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro, atteso che non è finalizzata a costituire reddito direttamente e nell’immediato in capo al singolo lavoratore.
Operatività
Le Casse Edili, quindi, non dovranno più procedere al calcolo della percentuale di contribuzione afferente le spese per le assistenze sostenute, né alla relativa comunicazione annuale alle imprese. Le Casse Edili, inoltre, dovranno informare le imprese iscritte che l’imponibile fiscale del lavoratore non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla stessa Cassa.
PRESTAZIONI
Premessa
Secondo i principi sino ad ora uniformemente enunciati dall’Agenzia delle Entrate, il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un Ente bilaterale deriva dall’applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.
La Cnce, sulla base dell’interpello dell’Agenzia delle Entrate 24/2018, rende alcuni esempi:
Conclusioni
La Commissione rimarca che l’elencazione sopra riportata ha carattere meramente esemplificativo. Occorre quindi, considerata l’eterogeneità delle prestazioni previste dalle singole Casse, una riflessione circa gli aspetti fiscali delle prestazioni riconosciute, attraverso l’applicazione dei richiamati principi generali (ad esempio le prestazioni riconosciute dal Fondo “Prepensionamenti” sono ritenute prestazioni finalizzate a creare un reddito in capo al singolo lavoratore che beneficia direttamente della prestazione).
La Cnce, in ultimo, osserva che le soluzioni esposte condurrebbero a porre fine all’annosa criticità della doppia imposizione che spesso rischiavano di subire le somme in entrata alle Casse e quelle in uscita riconosciute come prestazioni.
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