L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i limiti riguardanti il rinnovo o la proroga dei contratti a termine per i lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale previsto dalla normativa emergenziale
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 762 del 12 maggio 2021, ha chiarito che l’art. 19 bis del D.l. n. 18/2020[1] consente al datore di lavoro, ammesso al trattamento di integrazione salariale previsto dalla normativa emergenziale, di rinnovare o prorogare il contratto a termine, <>, in deroga a quanto disposto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D.lgs n. 81/2015[2].
L’art. 19 bis del D.l. n. 18/2020 svolge, nell’attuale fase emergenziale, il ruolo di norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali[3]. L’inciso <>, presente nella norma, è da intendersi quale riferimento ai lavoratori attualmente destinatari degli strumenti di integrazione salariale emergenziali e, quindi, come enunciato all’art. 8 del D.l. n. 41/2021, come rivolto ai <>.
[1]<: Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione>>.
[2] “Divieti: 1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa: […] c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
[3] Artt. 19 a 22 del D.l. n. 18/2020 e successive norme che ne hanno prorogato la fruizione. (artt. da 68 a 70 del D.l. n. 34/2020 conv. da L. n. 77/2020; artt. 1 e 2 del D.L. n. 104/2020 conv. da L. n. 126/2020; art. 12 del D.l. n. 137/2020 conv. da L. 176/2020; art. 1, comma 300, L. n. 178/2020; art. 8 D.l. n. 41/2021).
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