Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di realizzare, in via semplificata, gli interventi anche edilizi necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, l’articolo 10 del Decreto Legge ha stabilito che “le disposizioni di cui all’articolo 264, comma 1, lettera f) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano dal 30 aprile 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) fino al 31 dicembre 2021”.
Si ricorda che l’articolo 264, comma 1 lettera f, del DL 34/2020 ha introdotto una particolare disciplina che ha consentito dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 di poter realizzare, tramite una comunicazione di avvio dei lavori asseverata, le opere non rientranti già in attività di edilizia libera e di carattere temporaneo e contingente, necessarie per assicurare le misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria.
Per questi interventi non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 42/2004 (cioè per i beni culturali). È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso.
Tali opere potranno essere mantenute previa richiesta di accertamento di conformità all’amministrazione comunale con chiusura del procedimento entro 60 gg dalla domanda con l’adozione di un provvedimento espresso. Per il relativo accertamento è necessaria la sola conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente con esonero dal contributo di costruzione. Per l’acquisizione dei relativi atti di assenso, autorizzazione è sempre convocata la conferenza di servizi semplificata. In caso di immobili soggetti a vincolo paesaggistico l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 167 del DLGS 42/2004 previo accertamento della relativa compatibilità.
Per quest’ultima possibilità la norma contenuta nell’articolo 264 originario prevedeva la necessità di presentare una domanda entro il 31 dicembre 2020. A seguito del nuovi termine introdotto dal Decreto Legge 56/2021 si ritiene che anche questo termine sia stato ora prorogato al 31 dicembre 2021.
In allegato lo stralcio dell’articolo 10 del DL 56/2021
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