E’ stato predisposto dall’Autorità Garante per la privacy, con il Provvedimento n. 198 del 13 maggio 2021, il Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali” che si allega per opportuna informativa.
Il Garante, nel riepilogare le indicazioni in merito alle vaccinazioni nei luoghi di lavoro riportate nel “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” del 6 aprile 2021[1] e nelle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 nei luoghi di lavoro” dell’8 aprile 2021[2] ha fornito le seguenti indicazioni operative:
Il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario per finalità di medicina preventiva e di medicina del lavoro[3] e può essere affidato esclusivamente a professionisti sanitari.
La vaccinazione nei luoghi di lavoro deve avvenire con il supporto strumentale ed economico dei datori di lavoro, anche in forma associata. Il datore di lavoro, promuovendo l’iniziativa, deve fornire ai dipendenti le indicazioni utili, ad esempio attraverso documenti esplicativi, anche con il supporto del medico competente[4].
Al datore di lavoro è vietato il trattamento di tutti i dati personali connessi alla vaccinazione dei dipendenti e il consenso dei dipendenti non costituisce un valido presupposto di liceità[5].
Inoltre, non può derivare alcuna conseguenza dalla libera scelta del lavoratore di aderire o meno alla campagna vaccinale.
Tali previsioni dovranno essere recepite con specifici atti normativi.
Le informazioni relative all’adesione volontaria dei lavoratori dovranno essere trattate solo dal professionista sanitario, che si occuperà, anche, di pianificare le sedute vaccinali, sempre adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rispetto della privacy dei lavoratori.
Il datore di lavoro, nel presentare il piano vaccinale aziendale all’ASL territorialmente competente, dovrà limitarsi ad indicare il numero complessivo dei vaccini necessari[6], senza fornire alcun dato che possa rivelare l’identità dei lavoratori aderenti all’iniziativa.
Nei casi in cui il datore di lavoro ricorra a strutture sanitarie private, o in assenza del medico competente, dovrà consentire ai dipendenti aderenti di rivolgersi direttamente alle strutture.
Il datore di lavoro, al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento dell’attività lavorativa, potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri riguardo alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, ma senza trattare i dati personali dei lavoratori.
Il professionista sanitario, pur tenendo conto delle indicazione fornite dal datore di lavoro, dovrà elaborare il calendario vaccinale alla luce del numero e della tipologia di vaccini disponibili.
La somministrazione del vaccino può avvenire solo ad opera di operatori sanitari adeguatamente formati[7] e deve avvenire all’interno di locali aziendali idonei[8] con la supervisione dell’autorità sanitaria competente, nel rispetto della riservatezza e della dignità del lavoratore.
Il datore di lavoro potrà fornirà al personale sanitario addetto alle vaccinazioni strumenti informatici, così da consentire l’accesso ai sistemi informativi predisposti per la registrazione delle somministrazioni[9].
Quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario è equiparato all’orario di lavoro[10].
L’assenza potrà essere giustificata con le modalità ordinarie stabilite nei CCNL applicati o con il rilascio al lavoratore, da parte del soggetto che somministra il vaccino, di un’attestazione di prestazione sanitaria generica. Nel caso in cui dalla documentazione sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria ricevuta il datore, salva la conservazione, dovrà astenersi dall’utilizzare l’informazione per altre finalità[11] e non potrà chiedere né conferma dell’avvenuta vaccinazione né esibizione del certificato vaccinale.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al documento allegato.
[1] Cfr. comunicazione Ance del 7.04.2021.
[2] Cfr. comunicazione Ance del 13.04.2021.
[3] Art. 9 par. 2 lett. h) e par. 3 Regolamento (UE) 679/2016.
[4] Cfr. par. 7 “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021 e pag. 7 “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 nei luoghi di lavoro”.
[5] Considerando 43 del Regolamento (UE) 679/2016.
[6] Cfr. punto 5 Protocollo cit.
[7] Punto 9 Protocollo cit.
[8] Par. 4 “Indicazioni ad interim”.
[9] Cfr. par. 4 e par 5 “Istruzioni ad interim”.
[10] Cfr. punto 15 Protocollo cit.
[11] Art. 5 par. 1 lett. b) Regolamento cit.
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