Con il messaggio n. 1797 del 4 maggio 2021, l’INPS fornisce precisazioni riguardanti lo schema di fideiussione previsto per l’accesso alla prestazione di esodo in favore dei lavoratori prossimi alla pensione, disciplinata dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/12 (c.d. isopensione).
La legge prevede che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro deve presentare all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, avente ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Lo schema di contratto di fideiussione bancaria è stato reso noto dall’INPS con il messaggio n. 216/16.[1] Il contratto di fideiussione bancaria deve essere redatto esclusivamente secondo questo schema, che non può essere modificato.
Con riferimento all’articolo 3, commi 1 e 2, del suddetto schema, relativo alla validità ed efficacia della garanzia fideiussoria, l’Istituto chiarisce che nella redazione del contratto non devono essere indicate le date di “Scadenza Ultima” e “Scadenza Finale”, in quanto calcolate d’ufficio dall’Istituto stesso.[2]
Qualora le predette scadenze vengano valorizzate, infatti, è necessario che le strutture territoriali dell’Istituto richiedano alle aziende interessate e alle banche garanti integrazioni e modifiche alla fideiussione, con conseguenti ritardi nella conferma della validità della garanzia prestata e nel procedimento di lavorazione dei piani di esodo.
Per le ulteriori indicazioni concernenti lo schema di fideiussione, restano ferme le precisazioni fornite con il messaggio n. 4095/16.
[1] Ulteriori indicazioni sullo schema di fideiussione sono state fornite con il messaggio n. 4095/16. L’Istituto ricorda, altresì, che le indicazioni amministrative riguardanti l’accesso alla prestazione di isopensione sono contenute nelle circolari n. 119/13, n. 63/14 e n. 90/14.
[2] La “Scadenza Ultima” si riferisce alla più lontana tra le date di scadenza dei pagamenti previste dal Prospetto di quantificazione dell’onere, originariamente allegato al contratto di fideiussione. La “Scadenza Finale”, invece, viene determinata calcolando la decorrenza di sei mesi dalla “Scadenza Ultima”, con la conseguenza che da tale momento la fideiussione cessa automaticamente a ogni effetto, anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto.
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