L’Inps, con la circolare n. 74/2021, ha fornito le istruzioni operative in merito alla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva di diritto, introdotta dall’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020[1], con riferimento alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale verticale o ciclico nel settore privato.
Ai sensi della predetta norma, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede la prestazione lavorativa concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione.
Nel riepilogare la disciplina di riferimento sul part-time, attualmente contemplata nel d.lgs. n. 81/2015, l’Istituto sottolinea come la disposizione in esame sia scaturita anche dall’orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte di Giustizia dell’UE – sent. 10 giugno 2010; Corte di Cassazione – sent. n. 24532/2015), che ha riconosciuto la necessità che il contratto part-time di tipo verticale o ciclico, caratterizzato da concentrazione dell’attività in alcune settimane del mese o per alcuni mesi dell’anno, alternata a periodi di non attività, sia equiparato alla generalità dei rapporti di lavoro part-time per la valutazione dei periodi non lavorati nel calcolo dell’anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione.
Il riconoscimento di tali periodi, senza valenza in termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto alla pensione, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti – in quest’ultimo caso su richiesta dell’assicurato – e per l’intero periodo di durata degli stessi.
Non rileva quindi la collocazione temporale dei relativi periodi, fermo restando che il suddetto riconoscimento non può interessare periodi di lavoro che si collochino temporalmente prima dell’entrata in vigore della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time, ossia l’articolo 5 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, e s.m..
Viene inoltre evidenziato che tutte le settimane nell’ambito della durata del rapporto di lavoro saranno valutate per intero, ai fini dell’anzianità di diritto, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato; in difetto, verrà riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l’imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d.l. n. 463/1983 e s.m..
L’implementazione dell’anzianità di diritto – precisa altresì l’Inps – opera limitatamente al periodo di sospensione del rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico in funzione della mancata prestazione lavorativa connessa all’articolazione dell’orario di svolgimento dell’attività lavorativa del rapporto part-time stesso. Per cui restano esclusi i periodi non lavorati e non retribuiti per sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, derivanti da causa diversa dal part-time.
Con riferimento ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in itinere, l’Inps procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro part-time, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico attivi al 1° gennaio 2021.
Stante la non disponibilità negli archivi dell’Istituto delle informazioni sui periodi non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro, è necessaria la presentazione della domanda dell’assicurato alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC o il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE).
La domanda dovrà essere corredata dall’attestazione del datore di lavoro secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 alla circolare, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato n. 2, sottoscritta dall’interessato, con indicazione degli eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del relativo contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico.
Per i contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico esauriti prima del 1° gennaio 2021, viene chiarito che si intendono tali non solo i contratti part-time di tipo verticale o ciclico che a tale data siano conclusi con cessazione del rapporto, ma anche quelli per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato da part-time di tipo verticale o ciclico a tempo pieno.
Resta ferma, ai sensi dell’articolo 2935 del c.c., la disciplina della prescrizione decennale per l’esercizio del relativo diritto, il cui termine iniziale decorre dal 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020).
Per tali contratti, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati opera esclusivamente su richiesta dell’interessato, che dovrà presentare apposita domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), corredata dall’attestazione del datore di lavoro di cui all’Allegato n. 1 o dalla dichiarazione sostitutiva di cui all’Allegato 2, corredata dal contratto di lavoro.
Qualora l’azienda sia definitivamente cessata, il lavoratore produrrà l’autocertificazione (rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), corredata dal contratto a tempo parziale, da cui risulti l’articolazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso dovranno essere resi noti eventuali eventi sospensivi del rapporto di lavoro.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia stipulato più contratti part-time di tipo verticale o ciclico, potrà essere presentata un’unica domanda, allegando un modello di certificazione (con il relativo contratto di lavoro) per ogni datore di lavoro coinvolto.
Viene altresì precisato che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 564/1996, è possibile coprire mediante riscatto o versamenti volontari (cfr. rispettivamente circolari Inps nn. 220/96 e 29/2006) i periodi assicurativi successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, durante i quali non viene prestata attività lavorativa per gli effetti derivanti dal contratto di lavoro part-time, anche ad integrazione dei periodi riconosciuti ai sensi del comma 350 dell’art. 1 della legge n. 178/2020.
Si evidenzia che i trattamenti pensionistici potranno essere liquidati in applicazione della nuova disposizione con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2021 e che il periodo di durata del contratto part-time è interamente utile ai soli fini del diritto alla pensione e non anche ai fini della rideterminazione dell’importo in pagamento.
Per quanto ivi non richiamato e, in particolare, per la compilazione del flusso UniEmens (obbligatoria per il datore di lavoro dal 1° gennaio 2021 anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione della concordata articolazione dell’orario di lavoro – v. paragrafo 3), l’implementazione della posizione su richiesta (v. paragrafo 4) e la definizione dei contenziosi pendenti (v. paragrafo 6), si rinvia alle specifiche istruzioni procedurali riportate nella circolare in argomento.
[1] Articolo 1, comma 350, della Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.178):
“Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa”.
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